Cassazione penaleSez. IIsentenza n. 4701del 5 aprile 1989
(2 massime)
(massima n. 1)
È configurabile il concorso materiale tra la truffa e la falsificazione in scrittura privata, quando il falso sia preordinato ed utilizzato come mezzo necessario per realizzare la truffa stessa.
È configurabile la circostanza aggravante del nesso teleologico, quando il soggetto attivo per commettere una truffa - reato fine - si sia avvalso di un falso in scrittura privata, cosiddetto mezzo.