Che cosa significa "Possesso"?
È in senso stretto il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 del c.c.).
Il possesso è costituito da due elementi:
- un elemento oggettivo, c.d. corpus possessionis, cioè il potere di fatto sulla cosa:
- un elemento soggettivo, c.d. animus possidendi, ossia la volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale.
Il possesso può esercitarsi per qualsiasi diritto reale, e può avere ad oggetto beni mobili come immobili, con esclusione delle cose fuori commercio e dei beni immateriali.
L'ordinamento giuridico tende ad utilizzare il termine anche impropriamente, ricomprendendovi anche la detenzione della cosa (ad esempio, il giudice può ordinare l'esibizione o l'ispezione di una cosa semplicemente detenuta da un soggetto, sebbene la norma parli di "possesso").
Il possesso è costituito da due elementi:
- un elemento oggettivo, c.d. corpus possessionis, cioè il potere di fatto sulla cosa:
- un elemento soggettivo, c.d. animus possidendi, ossia la volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale.
Il possesso può esercitarsi per qualsiasi diritto reale, e può avere ad oggetto beni mobili come immobili, con esclusione delle cose fuori commercio e dei beni immateriali.
L'ordinamento giuridico tende ad utilizzare il termine anche impropriamente, ricomprendendovi anche la detenzione della cosa (ad esempio, il giudice può ordinare l'esibizione o l'ispezione di una cosa semplicemente detenuta da un soggetto, sebbene la norma parli di "possesso").