(massima n. 1)
Si configura il delitto di truffa nel fatto di colui che si procuri dalla autoritą la concessione edilizia per la costruzione di due villette in zona agricola e riscuota i contributi previsti dalla legge urbanistica del 1977, n. 10, facendo apparire i costruendi edifici come destinati ad abitazione rurale di coltivatori diretti cui venga simulata la vendita con atti notarili e dei quali edifici con atti successivi ai precedenti venga nuovamente simulata la vendita, evitando, cosģ, di pagare le imposte e tasse dovute e usufruendo dei benefici ben prima che, a seguito degli accertamenti, venga sanata la situazione fiscale debitoria.