(massima n. 1)
Integra il reato di truffa, e non quello di gestione infedele, il fatto di chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale, o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, ponga in essere con raggiri ed artifici operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.