(massima n. 4)
Per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere la legge non richiede la apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma l'uso di una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite. (Fattispecie relativa ad imputati, amministratori di società esportatrici e società cooperative, i quali, utilizzando le rispettive varie società, avevano architettato una serie di falsi conferimenti di prodotto al fine di giustificare una maggiore quantità di merce da esportare, così da ottenere contributi ed agevolazioni in danno dell'Aima ed altri enti).