(massima n. 1)
In tema di truffa, l'espediente di presentare per il rimborso note di spese non dovute, inframmezzate ad altre regolari, approfittando del rapporto di lavoro che induce a presumere la correttezza tra le parti, ben può rientrare nel concetto di artifizio, di cui all'art. 640 c.p., idoneo ad ingannare. Tale idoneità non è esclusa dall'esistenza di preventivi controlli, ben potendo, per l'elevato numero delle note presentate, sfuggire l'irregolarità di alcune. L'artificio è più evidente nei casi in cui gli scontrini presentati per il rimborso siano stati procurati in modo irregolare e non rappresentino una spesa effettiva.