(massima n. 2)
La falsità ideologica può essere consumata anche mediante un'attestazione incompleta, ogniqualvolta il contenuto espositivo dell'atto sia, comunque, tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza. Ne consegue che integra il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) l'omissione, contenuta in una perizia giurata destinata all'autorità giudiziaria, relativa alla natura edificabile del bene, oggetto di stima.