(massima n. 1)
Non integra il delitto di calunnia l'utilizzo di una carta di identitą falsificata, presentata allo sportello di un istituto bancario per commettere una truffa, in quanto la fattispecie di calunnia cd. reale, consistente nel simulare a carico di qualcuno le tracce di un reato, si realizza solo nell'ambito del rapporto con l'autoritą giudiziaria o con altra autoritą che a quella abbia l'obbligo di riferire.