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Passa al casello nella corsia riservata ai possessori di Viacard, pur non essendone in possesso: condannato per truffa

Passa al casello nella corsia riservata ai possessori di Viacard, pur non essendone in possesso: condannato per truffa
La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale un soggetto era stato condannato per truffa, dopo aver evitato il pagamento del pedaggio autostradale, utilizzando la corsia riservata ai possessori di Viacard, nonostante non ne fosse in possesso.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1592 dell’11 aprile 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di “truffa” (art. 640 c.p.) e “insolvenza fraudolenta” (art. 641 c.p.), nell’ambito della circolazione stradale.

Nel caso esaminato dalla Corte d’appello, un imputato era stato condannato per il reato di truffa (art. 640 cod. pen.), in quanto questi, aveva, in più occasioni, transitato con il proprio autoarticolato “sulle piste dell’autostrada riservate al passaggio dei veicoli muniti di Viacard senza esserne provvisto”, inducendo, dunque, in errore la Società Autostrade e procurandosi un ingiusto profitto, corrispondente ai pedaggi non corrisposti.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’appellante aveva deciso di rivolgersi alla Corte d’appello, nella speranza che questa riformasse la sentenza di primo grado a lui sfavorevole.

Secondo l’appellante, in particolare, la condotta contestata avrebbe dovuto essere considerata una semplice violazione amministrativa, ai sensi dell’art. 176 Codice della Strada.

Al più, osservava l’appellante, la condotta stessa avrebbe dovuto essere ricondotta alla meno grave fattispecie penale di cui all’art. 641 cod. pen. (insolvenza fraudolenta).

La Corte d’appello, tuttavia, non riteneva di dover dar ragione all’imputato, rigettando l’appello e confermando la sentenza di primo grado.

Secondo la Corte, infatti, doveva escludersi l’applicabilità al caso di specie dell’art. 176 Codice della Strada, in quanto tale disposizione - che si applica a “chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale” – “non ha depenalizzato il reato di insolvenza fraudolenta che continua pertanto a configurarsi tutte le volte in cui al semplice inadempimento di tale obbligazione si aggiungano gli elementi costitutivi del predetto delitto, e cioè la dissimulazione dello stato di insolvenza e l’intenzione di non adempiere”.

Secondo la Corte d’appello, dunque, la condotta contestata all’imputato era stata, del tutto correttamente, ricondotta alla fattispecie della “truffa”, in quanto il Tribunale aveva tenuto adegutamente conto “dell’evidente artifizio e raggiro utilizzato dall’imputato al fine di evitare il pagamento del pedaggio dovuto”, dal momento che questi non si era limitato a presentarsi al casello autostradale e ad affermare di non essere in grado di pagare il pedaggio ma aveva utilizzato la corsia riservata ai possessori di tessera Viacard, nonostante non ne fosse in possesso e, così facendo, aveva indotto in errore la Società Autostrade, che aveva consentito il passaggio del mezzo.

Alla luce di tali considerazioni la Corte d’appello rigettava l’impugnazione proposta dall’imputato, confermando integralmente la sentenza resa dal Tribunale e condannando l’appellante anche al pagamento delle spese processuali.



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