(massima n. 1)
Integra il reato di truffa l'attività di «sette aduse a carpire la credulità degli adepti» cui vengono anche sollecitate offerte economiche di notevole consistenza. (Nella specie la Corte ha escluso la possibilità di equiparare tali attività a quelle religiose in quanto per queste ultime non sono mai ravvisabili né l'elemento degli artifizi o raggiri, riscontrabile anche nel caso in cui il comportamento menzognero concorra a confermare nel soggetto passivo l'errore, né quello del profitto).