(massima n. 1)
La differenza tra il reato di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione non sta nell'effettiva sussistenza del male minacciato — immaginario nella truffa, concreto e realizzabile nell'estorsione — ma nella circostanza che nella truffa il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente od indirettamente da chi lo prospetta, di talché l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina perché tratto in errore dalla esposizione di un pericolo come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, sicché, l'offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso condanna per tentata estorsione aggravata, l'imputato, che mediante una lettera e successiva telefonata aveva minacciato il sequestro di uno dei due figli della persona offesa se questa non avesse pagato 40 milioni di lire, aveva sostenuto che il fatto andava qualificato come tentativo di truffa aggravata, poiché non sarebbe esistito alcun progetto di rapimento).