(massima n. 1)
In tema di rapporti fra il reato di frode fiscale, di cui all'art. 2 D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74, e quello di truffa aggravata in danno dello Stato, di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, c.p., se per un verso deve escludersi che operi il principio di specialitą di cui all'art. 15 c.p. (mancando l'identitą naturalistica del fatto, dal momento che la frode fiscale richiede un artificio peculiare mentre la truffa, dal canto suo, richiede l'induzione in errore ed il danno, indifferenti per il reato tributario), deve per altro verso riconoscersi l'operativitą del principio di consunzione, per il quale č sufficiente l'unitą normativa del fatto, desumibile dall'omogeneitą tra i fini dei due precetti, con conseguente assorbimento dell'ipotesi meno grave in quella pił grave; condizione, questa, riconoscibile, nella specie, per il fatto che l'apprezzamento negativo della condotta č tutto ricompreso nella pił grave ipotesi di reato, costituita dalla frode fiscale.