(massima n. 1)
La falsificazione, commessa dal privato, del tagliando (ricevuta) di versamento della tassa per veicoli a motore integra soltanto il delitto di falsità materiale in atti pubblici di cui all'art. 482 c.p. e non già anche il delitto di truffa di cui all'art. 640 cpv. n. 1 stesso codice, non ricorrendo l'estremo dell'artificio causalmente ricollegabile al danno cagionato alla pubblica amministrazione. Tale danno, invero, derivando dalla omissione, totale o parziale, del pagamento del tributo, non può in alcun modo riferirsi alla falsificazione del tagliando, che costituisce un fatto successivo al commesso illecito, volto ad impedire l'accertamento della violazione finanziaria, già consumata con lo spirare del termine fissato per il versamento della tassa stessa.