(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalitą giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attivitą in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di pił della metą dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la natura di ente pubblico di una azienda esercente il servizio di trasporto urbano, ritenuta in rapporto di dipendenza dal relativo comune).