L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge(1).
L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse(2).
L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge(1).
L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse(2).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 6735/2020
Per l'atto di approvazione delle tabelle millesimali e per quello di revisione delle stesse, è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l'approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell'approvazione unanime dei condomini. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/07/2014).Cass. civ. n. 13301/2018
Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale - i cui vizi possono essere fatti valere dall'ente medesimo a norma dell'art. 1441 c.c. - deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra le stesse stipulato, interpretato secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362-1371 c.c., mentre le deliberazioni dei competenti organi dell'ente hanno rilevanza ai soli fini del procedimento formativo della volontà di uno dei contraenti.Cass. civ. n. 4065/2014
Il contratto di acquisto di un bene, pur se stipulato in vista di una successiva concessione in locazione finanziaria ad un terzo, può essere annullato per vizio del consenso che abbia inciso sulla formazione della volontà dell'acquirente, che è legittimato a chiederne l'annullamento anche quando, come concedente, agisca nella veste di mandatario dell'utilizzatore, atteso che, da un lato viene in rilievo, in ogni caso, un mandato "in rem propriam" e senza rappresentanza, mentre, dall'altro, presupposto del contratto di leasing è costituito dalla proprietà o dalla legittima disponibilità giuridica, in capo al concedente, del bene concesso in locazione, e, in tali operazioni, sussiste un collegamento funzionale tra vendita e locazione finanziaria tale da determinare una "diffusione", dall'uno all'altro dei contratti, delle cause di nullità, annullamento e risoluzione.Cass. civ. n. 17946/2013
Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale - i cui vizi possono essere fatti valere dall'ente medesimo a norma dell'art. 1441 cod. civ. - deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra le stesse stipulato, interpretato secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., mentre le deliberazioni dei competenti organi dell'ente hanno rilevanza ai soli fini del procedimento formativo della volontà di uno dei contraenti.Cass. civ. n. 23025/2011
In tema di vizi concernenti l'attività negoziale degli enti pubblici, il principio secondo cui il negozio è annullabile ad iniziativa esclusiva dell'ente non è applicabile allorché lo svolgimento della gara di appalto abbia integrato gli estremi di reato, in caso contrario consentendosi che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze.Cass. civ. n. 8509/1996
La titolarità del potere di chiedere l'annullamento di un contratto collettivo di diritto comune per un vizio della volontà è dell'associazione sindacale stipulante e non anche del singolo lavoratore.Cass. civ. n. 1885/1995
L'organo della pubblica amministrazione abilitato a manifestarne la volontà, che abbia concluso una controversia negoziale senza che sia stato, in tutto o in parte, esaurito il procedimento amministrativo diretto alla formazione della volontà dell'amministrazione, manca di legittimazione a contrarre e, quindi, del potere di assumere obbligazioni verso i terzi; il difetto di tale presupposto determina l'annullabilità del contratto, che può essere fatta valere dalla p.a., nel cui esclusivo interesse sono prescritte le formalità omesse.Cass. civ. n. 7529/1991
Con riguardo a contratto concluso jure privatorum dalla P.A., a differenza dei vizi concernenti l'attività negoziale dell'ente pubblico, i quali, sia che si riferiscano al processo di formazione delle volontà dell'ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria ad essa precedente, sono deducibili, traducendosi in un difetto di capacità dell'ente, esclusivamente dall'ente pubblico stesso al fine di ottenere l'annullamento del contratto (ex artt. 1441, 1442, quarto comma c.c.), l'operatività o meno del contratto per effetto dell'intervenuta o mancata approvazione tutoria può essere dedotta da entrambe le parti contraenti, essendo le stesse sul medesimo piano, per cui anche il privato, liberato dagli obblighi contrattuali, può invocare l'inefficacia del negozio, in quanto l'intervenuto diniego di approvazione, operando quale condicio juris retroattivamente sull'efficacia del contratto, fa venir meno per lo stesso ogni possibilità di potere costituire fonte di obbligazione per i contraenti.Cass. civ. n. 1682/1989
Nei contratti di diritto privato degli enti pubblici, l'eccesso di potere dell'organo dell'ente con rilevanza esterna ove concluda un contratto di contenuto in tutto od in parte diverso da quello deliberato dall'organo competente, che si traduce in vizio del consenso dell'ente, importa l'annullabilità del contratto che può essere fatta valere esclusivamente dall'ente pubblico in via di azione, ai sensi dell'art. 1441, primo comma, c.c., ovvero di eccezione, ai sensi dell'art. 1442, quarto comma, c.c. (proponibile per la prima volta in appello ex art. 345, secondo comma, c.p.c.).Cass. civ. n. 1578/1984
Le irregolarità relative al procedimento di formazione di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, quali la mancanza del decreto ministeriale di approvazione e della registrazione alla Corte dei conti, possono essere dedotte, ai fini dell'annullamento del contratto, soltanto dalla pubblica amministrazione stessa, nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte.Cass. civ. n. 2996/1979
In tema di vizi concernenti l'attività negoziale degli enti pubblici - sia che si riferiscano al processo di formazione della volontà dell'ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria ad essa precedente - il negozio comunque stipulato è annullabile ad iniziativa esclusiva dell'ente pubblico, salvo che non sia ravvisabile un vizio di incompetenza tanto rilevante da assumere il carattere dello straripamento di potere e da determinare l'invasione dell'attività di un organo nella sfera dei poteri esclusivi di un altro organo, ovvero l'uso di poteri non configurabili in relazione all'organo che abbia irregolarmente agito, nel qual caso il contratto è nullo e non semplicemente annullabile.
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