(massima n. 1)
L'adozione di un raggiro (nella specie falsa assicurazione di solvibilità e di surroga) per indurre un creditore ad accettare assegni privi di provvista in pagamento di un credito preesistente non costituisce truffa, ma semplice protrazione dell'inadempimento per inefficacia liberatoria del pagamento in quanto nessun profitto (tranne forse qualche giorno di «respiro») può ricavarne il debitore e nessun danno il creditore, immutata restando la obbligazione dell'uno nei confronti dell'altro.