(massima n. 1)
Integra il reato di frode in commercio la consegna di un bene diverso, per caratteristiche essenziali, rispetto a quello pattuito, anche se avvenuta nell'ambito di una trattativa individuale, non richiedendo la norma incriminatrice l'offerta al pubblico del bene o l'idoneitą della condotta a trarre in inganno una pluralitą di consumatori quale elemento costitutivo del reato.