(massima n. 1)
La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, anche quando č riferita all'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest'ultima attivitą costituisce esercizio della funzione giurisdizionale.