(massima n. 1)
È configurabile il reato di truffa nei confronti di chi utilizza fotocopie contraffatte di documenti originali (nella specie rimasti non contraffatti), a nulla rilevando in senso contrario la mancata diligenza da parte della vittima nel non esigere dall'autore della condotta ingannatoria gli atti originali per verificarne la veridicità.