(massima n. 1)
Il criterio distintivo tra i due reati di estorsione ex art. 629 e truffa aggravata ex art. 640 cpv. n. 2 seconda ipotesi, per aver l'agente ingenerato nella vittima il timore di un pericolo immaginario, risiede nelle modalità con cui viene prospettato alla vittima il danno, in guisa da indurla a quell'azione od omissione che determina il profitto dell'agente. Mentre, infatti, nel reato di estorsione l'agente consegue l'ingiusto profitto attraverso un atteggiamento di palese o larvata minaccia, prospettando un danno certo e reale, che la vittima può evitare soltanto con la sua azione od omissione, nella ipotesi della truffa aggravata predetta, invece, l'agente consegue l'ingiusto profitto mediante induzione in errore, che è tipica dell'attività truffaldina, prospettando cioè un danno che non dipendendo direttamente dall'agente è ricollegabile al comportamento della vittima solo nell'ambito delle possibilità e dell'eventualità.