(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, integra gli estremi dell'artifizio, come ipotizzato dall'art. 640 c.p., la condotta dell'imputato che consista nel contrattare la merce e rilasciare assegni assicurando la loro copertura, in effetti sussistente al momento del rilascio, che, però, egli stesso successivamente provveda a far venire meno col ritirare dalla banca le relative somme. Infatti, la comprovata esistenza della necessaria copertura al momento dell'emissione degli assegni è volta a creare nel beneficiario la convinzione che lo strumento di pagamento convenuto risponda a tutti i requisiti necessari per tradursi nell'effettiva riscossione della somma pattuita. Quindi, il successivo ritiro dalla banca della relativa somma da parte del traente perfeziona, poi, l'artificio ed il raggiro, rendendo inefficace quel titolo raffigurato invece valido ed efficace, al momento del rilascio, mediante la comprovata esistenza dei fondi di copertura.