(massima n. 1)
La condotta di chi, mediante frode o inganno, si procura un ingiusto profitto ai danni di una prostituta integra il reato di sfruttamento della prostituzione se l'azione č posta in essere intenzionalmente al fine di profittare dei guadagni del meretricio, mentre invece configura la diversa fattispecie di truffa quando l'agente intende arrecare un qualsiasi danno al patrimonio della persona offesa al fine di procurarsi un indebito lucro.