(massima n. 1)
L'evento delittuoso punito dall'art. 640 c.p. è costituito dal conseguimento del profitto con altrui danno. I due elementi (profitto e danno), pur essendo inscindibilmente connessi, possono venire ad esistenza in momenti diversi, sicché la truffa si perfeziona non con l'azione tesa al profitto, ma con la realizzazione del danno. Conseguentemente, quando l'oggetto della truffa sia costituito da un titolo di credito, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui, attraverso la riscossione dello stesso, si verifica l'arricchimento dell'agente, con il correlativo danno patrimoniale altrui.