(massima n. 1)
Nel caso in cui il delitto di truffa, così come contestato all'imputato, risulta aggravato solo ai sensi dell'art. 640, secondo comma, c.p. e non ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p., il reato deve considerarsi estinto per amnistia in base all'art. 1 n. 4 D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, che prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa di cui all'art. 640, secondo comma, c.p. sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità). Né può essere accolta la tesi secondo cui, essendo oggetto della truffa una somma ingente — nella specie cento milioni di lire — l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. risulta contestata in fatto, sicché a nulla rileva che non sia stata indicata nella imputazione la norma attinente alla circostanza. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché estinto il delitto di truffa per amnistia, la S.C. ha precisato che l'accertamento sulla rilevante gravità del danno patrimoniale è un accertamento di merito precluso al giudice di legittimità).