(massima n. 1)
Nel contratto di locazione finanziaria (o leasing) commette il reato di truffa l'utilizzatore-locatario che, in concorso con il venditore, indica al concedente un valore del bene da acquistare notevolmente superiore a quello di mercato, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto consistente nell'acquisizione di un finanziamento pari all'eccedenza del prezzo pagato dal concedente, il quale, nell'ipotesi di anticipata risoluzione del contratto per il mancato pagamento dei ratei di canone da parte dell'utilizzatore, ha un recupero pari esclusivamente al minor importo del prezzo di realizzo del bene medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente il delitto di truffa in un'ipotesi in cui l'utilizzatore-locatario aveva stipulato un contratto di leasing per la fornitura di un macchinario di cui aveva indicato — con la complicità del venditore — un prezzo d'acquisto superiore al triplo di quello di mercato, ottenendo così il profitto di un finanziamento privo di qualsiasi garanzia per la quota eccedente il prezzo e cagionando un danno patrimoniale al locatore il quale, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, aveva potuto soddisfarsi solo sul valore di realizzo del bene restituito).