(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 640 c.p., in tutte le situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifizi o raggiri, l'obbligazione della dazione d'un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo di lui danno, nella materiale disponibilitą dell'agente, si verte nella figura del reato di truffa tentata e non in quella di truffa consumata.