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Articolo 477 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

Dispositivo dell'art. 477 Codice di procedura civile

Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo [479 2, 480] (1)(2).

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

Note

(1) La norma indica l'ipotesi in cui il titolo esecutivo ha efficacia nei confronti degli eredi, in conseguenza dell'accettazione dell'eredità. Si ha quindi un'ipotesi di ampliamento della portata soggettiva del titolo esecutivo rispetto all'indicazione letterale del titolo stesso.
(2) Secondo l'opinione dottrinale prevalente è esclusa l'estensione della efficacia del titolo nei confronti del successore a titolo particolare, vista la non configurabilità di una successione del legatario nel debito. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto dopo la formazione del titolo, ma prima della sua notifica, la norma impone che tra la notifica agli eredi del titolo e del precetto intercorra il termine minimo di dieci giorni, per dare agli stessi la possibilità di venire a conoscenza dell'esistenza del titolo garantendo un tempo minimo per adempiere spontaneamente o apprestare eventuali difese (v. 475).

Spiegazione dell'art. 477 Codice di procedura civile

La norma in esame individua l’ambito di efficacia soggettiva del titolo esecutivo dal lato passivo del rapporto obbligatorio, disponendo che se la persona contro la quale si ottiene il titolo esecutivo dovesse morire, quel medesimo titolo ha efficacia e può essere utilizzato contro gli eredi, come tali intendendosi coloro che hanno accettato l’eredità (si parla di ampliamento della portata soggettiva del titolo esecutivo rispetto alla sua indicazione letterale).

Si esclude, invece, una estensione della efficacia del titolo nei confronti del successore a titolo particolare, e ciò in forza del principio generale, vigente in materia successoria, secondo cui il legatario non subentra nei debiti del defunto.
La giurisprudenza, invece, aderisce alla tesi secondo cui la successione a titolo particolare tra vivi nel diritto controverso comporta che la sentenza pronunciata contro l’alienante sia efficace nei confronti dell’avente causa anche quale titolo esecutivo, entro i limiti dell’accertamento in essa contenuto.

Qualora la morte avvenga dopo la formazione del titolo, ma prima della sua notifica, il primo comma di questa norma impone che tra la notifica agli eredi del titolo e del precetto debba intercorrere un termine minimo di dieci giorni (si esclude, dunque, la notifica contestuale di titolo e precetto), e ciò al fine di porre gli eredi in condizione di venire a conoscenza del titolo e di garantire loro un tempo minimo per adempiere spontaneamente o apprestare eventuali difese.

Ci si è posti il problema della necessità di notificare nuovamente agli eredi il titolo esecutivo ed il precetto nel caso di decesso del debitore, a cui già tali atti siano stati notificati; a tal proposito la giurisprudenza si è espressa in senso negativo, affermando che la norma in esame non impone alcun obbligo in tal senso ed ammettendo che si possa procedere a pignoramento direttamente in danno degli eredi.

Il secondo comma consente che, entro il termine di un anno dalla morte, la notifica del titolo possa essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi, presso il luogo coincidente con l’ultimo domicilio in vita del defunto (il legislatore ha voluto con questa disposizione prendere atto della difficoltà per il creditore di identificare e rintracciare tutti gli eredi del debitore defunto).
In ogni caso, l’omissione della preventiva notificazione agli eredi del titolo esecutivo, riguardante il loro dante causa, integra un’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi.

La qualità di successore in capo all'esecutato non deve essere dimostrata dal creditore procedente, ma è motivo di opposizione all'esecuzione da parte del soggetto che contesti di essere soggetto all'efficacia esecutiva del titolo.

Massime relative all'art. 477 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 14653/2015

La nullità del precetto, e del conseguente pignoramento, nei confronti degli eredi del debitore deceduto, per mancato rispetto dell'art. 477, comma 1, c.p.c., è conseguenza di una irregolarità formale del procedimento seguito dal creditore, per avere egli disatteso un onere imposto a garanzia della legittimità dell'azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore, e non una condizione di esistenza del diritto ad agire "in executivis", sicché l'opposizione fondata su di essa, riguardando il "quomodo" e non l'"an" dell'esecuzione forzata, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 20680/2009

In materia di esecuzione forzata, la notifica in forma agevolata del titolo esecutivo e del precetto agli eredi, che l'art. 477 c.p.c. consente di compiere, entro un anno dalla morte, collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto - sulla base della presunzione di sussistenza di un rapporto di fatto con tale domicilio - non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge o al difuori dei casi espressamente previsti, e ciò in ragione del carattere eccezionale della predetta disposizione; ne consegue che siffatta notifica non può estendersi al pignoramento, vero e proprio atto di esecuzione che, in quanto tale, va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto.

Cass. civ. n. 25003/2008

L'art. 477 c.p.c. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta non sia stato notificato nè l'uno nè l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto.

Cass. civ. n. 9365/2000

La morte del debitore sopravvenuta dopo che allo stesso è stato notificato il precetto comporta che per iniziare il processo esecutivo contro l'erede gli si deve nuovamente notificare il titolo esecutivo ed il precetto. Ove il creditore inizi l'esecuzione senza rinnovare la notifica del titolo esecutivo e del precetto, è onere del debitore proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere tale omissione e non può il giudice dell'opposizione esaminare la questione d'ufficio.

Cass. civ. n. 5884/1999

Il titolo esecutivo formatosi in un giudizio (anche monitorio) tra il creditore di una società di persone e la società è efficace anche contro il socio illimitatamente responsabile della società stessa, poiché nei riguardi di tale socio si configura una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 primo comma c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato, tenuto conto che dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità di detto socio. Il soggetto minacciato dall'esecuzione in qualità di socio illimitatamente responsabile e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società - del quale gli va fatta la notifica - attraverso l'opposizione all'esecuzione può, tuttavia, contestare la sua qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali. (Nell'affermare tali principi la Suprema Corte, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal socio, non avendo quest'ultimo contestato la sua qualità di socio illimitatamente responsabile in veste di accomandatario, ha, in base ad essi, ritenuto irrilevante la questione dal medesimo sollevata in ordine al se il titolo - costituito da un decreto ingiuntivo - si fosse formato contro la società o contro di lui).

Cass. civ. n. 7067/1993

Alla stregua del principio (ricavabile dal primo comma dell'art. 477 c.p.c.), nel caso di titolo esecutivo emesso nei confronti di un determinato debitore, il creditore, il quale intende esercitare l'azione esecutiva nei confronti del successore a titolo universale del detto debitore, deve provvedere alla notificazione del titolo, in forma esecutiva, al successore, anche quando la notificazione di esso sia già stata effettuata nei confronti dell'originario debitore.

Cass. civ. n. 1436/1990

L'ingiunzione fiscale, che sia stata notificata al contribuente, e che, in difetto di tempestiva opposizione, abbia determinato l'incontestabilità dell'accertamento del credito tributario, non perde il valore di titolo esecutivo nei confronti dell'erede, a seguito del sopravvenuto decesso del contribuente, ancorché sia venuta meno la sua efficacia di precetto per decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. Peraltro, l'azione esecutiva dell'amministrazione contro l'erede resta soggetta alle disposizioni dell'art. 477 c.p.c., e, quindi, esige una nuova notifica del titolo, e poi, dopo almeno dieci giorni, la notifica del precetto.

Cass. civ. n. 4848/1986

A norma dell'art. 477 c.p.c., il titolo esecutivo ha di per sé efficacia nei confronti degli eredi, in conseguenza della accettazione dell'eredità, mentre resta a carico della parte istante il solo onere della previa notifica del titolo all'erede almeno dieci giorni prima della notifica del precetto, che costituisce un'attività esclusivamente processuale, dalla quale decorre il dies a quo per l'ulteriore attività procedimentale. Conseguentemente l'opposizione con la quale gli eredi deducono l'omissione della preventiva notificazione del titolo esecutivo riguardante il loro dante causa, prescritta dall'art. 477 c.p.c., integra una opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 1181/1974

L'alternativa tra notificazione separata e notificazione congiunta del titolo in forma esecutiva e del precetto, regolata in via generale dall'art. 479 c.p.c., non opera quando il titolo è costituito da una cambiale, per la quale non è previsto il rilascio in forma esecutiva. In tal caso la legge art. 63 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 e art. 480 c.p.c. prescrive la notifica del solo precetto, che deve però contenere la trascrizione della cambiale. Tuttavia, se il creditore intende rendere efficace il titolo cambiario nei confronti degli eredi del debitore defunto, la notificazione separata diventa, anche per la cambiale, imprescindibile, perché il primo comma dell'art. 477 c.p.c. impone un intervallo minimo di dieci giorni tra la notificazione del titolo e quella del precetto, escludendo così che possano avvenire insieme, e, più ancora, che possa bastare quella del solo precetto contenente la trascrizione della cambiale. Nel caso di notificazione separata, agli eredi del defunto debitore, della cambiale e del precetto, a norma dell'art. 477 c.p.c., è sufficiente, per la notificazione del titolo, la notificazione di un atto contenente la trascrizione della cambiale, corredata della certificazione dell'ufficiale giudiziario di conformità all'originale.

Cass. civ. n. 39/1970

In tema di esecuzione per rilascio, nei confronti degli eredi del debitore espropriato, è sufficiente che tra la notifica ai detti eredi del decreto di trasferimento del bene espropriato all'aggiudicatario (titolo esecutivo), anche se non munito nella copia della formula esecutiva, e l'atto di precetto, notificato contemporaneamente ad una seconda copia in forma esecutiva del titolo, siano decorsi non meno dei dieci giorni stabiliti dall'art. 477 primo comma c.p.c.

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Consulenze legali
relative all'articolo 477 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F. G. chiede
mercoledì 25/05/2022 - Piemonte
“Buongiorno
Con riferimento alla precedente consulenza Q202129285 del 2021 nel comunicarVi che la procedura di sfratto si è conclusa definitivamente e positivamente Vi chiedo un ulteriore parere su quanto segue:
Come ho detto nel mio precedente quesito, di cui alla consulenza suddetta, il titolare dell'attività e quindi del contratto di locazione è il Sig. C. Y. da sempre irreperibile. Lo sfratto è stato fatto a suo nome come pure è a suo nome il decreto ingiuntivo rilasciato. In realtà il negozio è stato gestito da altro cinese che si è sempre dichiarato lavoratore dipendente.
Dal mese di ottobre 2021 non ha più pagato il canone di affitto accumulando così un debito di € 12.000.
Dalla visura camerale risulta che nel mese di marzo u. s. C. Y. ha cessato l'attività e il cinese che lavorava nel mio locale si è trasferito in altro locale sempre nei pressi e con altro nominativo di ditta.
Da un colloquio avuto con questa persona mi ha detto che lui non intende pagare e di rivolgermi a C. Y. irreperibile.
la mia domanda è: posso agire in qualche modo, per recuperare il mio credito, contro la persona che effettivamente ha occupato e gestito il negozio ? C'è il modo di dimostrare che chi ha occupato i locali non era un dipendente ma il vero titolare dell'attività e C. Y. un prestanome?
In attesa della risposta porgo cordiali saluti”
Consulenza legale i 06/06/2022
Gentile Cliente,
purtroppo dalla lettura del combinato disposto degli 474 e 477 del codice di procedura civile emerge che il creditore può far valere il titolo esecutivo nei confronti di colui che risulta suo debitore, ovvero nei confronti dei successori a titolo universale e a titolo particolare di quest’ultimo.
Alla luce di ciò, nel caso di specie il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) ottenuto nei confronti di C.Y. può essere fatto valere dal creditore nei confronti:
1) dello stesso C.Y.;
2) degli eredi di C.Y. (successori a titolo universale ex art. 110 c.p.c.);
3) degli aventi causa di C.Y.: ad esempio coloro che subentrino nella posizione di conduttore nel contratto di locazione sottoscritto da quest’ultimo - (successione a titolo particolare ex 111 c.p.c.).
Di conseguenza, non è possibile far valere il decreto ingiuntivo nei confronti dell’effettivo gestore dell’attività commerciale esercitata nel locale di proprietà del creditore.
Purtroppo, l’unico modo per provare che C.Y. era un mero prestanome ed ottenere un risarcimento dal Gestore consiste nel far affermare in giudizio che la condotta di quest’ultimo era intenzionalmente fraudolenta.
Si potrebbe tentare la strada della querela per truffa (art. 640 del codice penale) nei confronti dell’asserito prestanome e dell’effettivo gestore dell’esercizio commerciale.

Al fine della configurabilità del reato di truffa, dovrà essere dimostrato che C.Y. ed il gestore abbiano agito in concorso ponendo in essere un raggiro nei confronti del creditore: facendo intestare il contratto di locazione ad un conduttore che si è reso volontariamente irreperibile per poi condurre, nelle medesime modalità, altro immobile commerciale ove proseguire la medesima attività nella stessa zona e sotto il nome di altra ditta per evitare le conseguenze negative dello sfratto e dell’ingiunzione.

Gli elementi da produrre in giudizio consisterebbero nella documentazione atta a provare il sopra descritto modus operandi, iniziando dalle visure storiche delle ditte sotto le quale i soggetti da querelare hanno operato negli ultimi anni, e da ogni genere di documento o altra prova (anche testimoniale) che attesti che le attività commerciali esercitate in immobili condotti da C.Y. sono effettivamente gestite da soggetto diverso.

G.C. chiede
lunedì 11/10/2021 - Marche
“In qualità di Trustee del Trust AlfaBetaGamma il 08.05.2018 ho acquistato LA NUDA PROPRIETA' all'asta pubblica di 2 appartamenti e locali magazzino (unico edifico 3 lotti posti in asta).
Detti beni erano stati dichiarati inagibili a causa del terremoto del 2016/2017 Italia centrale e l'usufruttuario e suo figlio ex nudo proprietario esecutato (che è anche avvocato) non mi ha permesso di accedere a detti immobili per espletare rilievi e prove per poter presentare un progetto di riparazione dei danni da sisma2016. Ho fatto anche una causa per poter accedere a detto immobile di ''danno temuto'' e il giudice mi ha dato torto condannandomi anche a 6000 euro di spese legali sul presupposto che un'immobile inagibile a causa di sisma non è fonte di pericolo per se stesso e per i terzi e che NON rispondere ad una pec non equivale a negare l'accesso.
In data 27.09.2021 è morto l'usufruttuario ed in data 04.10.2021 ho inviato racc a-r alle residenze e pec agli eredi (le racc. a-r sono state ricevute in data 7.10.2021) oltre che all'ultima residenza dell'usufruttuario intimando di riconsegnarmi le chiavi entro il 18.10.2021 previo avviso e di dover portare via gli eventuali effetti personali presenti. Ho comunicato anche che in assenza di risposta e di riconsegna delle chiavi entro il 18.10.2021 cambierò le chiavi di accesso mediante accesso forzoso e che considererò gli eventuali oggetti presenti come privi di valore e che mi farò carico del loro disfacimento.

La domanda è: in assenza di riscontro o di riscontro con cui mi dicono che non mi permettono l'accesso o chiedono 30 giorni per portare via le cose, posso in qualità di proprietario tutelare la mia proprietà accedendo in modo forzoso?

La seconda domanda è: ho posto delle telecamere e messo cartelli che la proprietà è video-sorvegliata, in caso di accessi non autorizzati ... posso denunciarli ? Anche perché l'immobile è inagibile con ordinanza del comune e io rispondo di violazioni all'ordinanza in commento.

Consulenza legale i 19/10/2021
Come risulta da quesito, l’immobile in questione era stato acquistato ad una asta giudiziaria (la nuda proprietà).
Deceduto l’usufruttuario l’acquirente è quindi divenuto pieno proprietario (art. 1014 c.c.).

Ciò posto, il decreto di trasferimento costituisce un titolo esecutivo per ottenere il rilascio del bene in modo coattivo.
Come infatti espressamente indicato dall’art. 586 c.p.c. “Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.”

Tuttavia, per procedere al rilascio occorre seguire una determinata procedura non essendo sufficiente aver inviato una lettera di diffida, come avvenuto nella presente vicenda.
In mancanza infatti di uno spontaneo adempimento, si deve procedere tramite l’intervento dell’ufficiale giudiziario che metterà il proprietario nel legittimo possesso del bene acquistato all’asta.
In mancanza di ciò, un cambio delle chiavi (come intimato nella lettera inviata agli eredi) sarebbe un atto arbitrario ed illegittimo, nonché integrante il reato di cui all’art. 392 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
Quanto agli eredi dell’usufruttuario, l’art. 477 del codice di procedura civile stabilisce espressamente che il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

In risposta quindi alla prima domanda, in assenza di riscontro alla lettera inviata, si dovrà procedere con la notifica del titolo esecutivo e del precetto intimando il rilascio entro dieci giorni.
Successivamente, in caso di persistente spontaneo adempimento, si potrà dare impulso all’azione esecutiva per il recupero coattivo del bene (potrebbe non essere sufficiente un solo accesso dell’ufficiale giudiziario).

In risposta alla seconda domanda contenuta nel quesito, si osserva quanto segue.

In primo luogo, vi sono dubbi circa la legittimità di apposizione della videocamera in quanto è stata collocata prima dell’immissione in possesso dell’immobile.
Inoltre, occorre verificare che la stessa non riprenda anche immagini della strada pubblica. In tal caso, occorre apposita autorizzazione comunale.
Sul punto, si è espresso anche il Garante della Privacy chiarendo che “l’impianto privato di videosorveglianza non deve inquadrare le zone soggette a pubblico passaggio; per queste ultime sarebbe competente solo il Comune”.
Ciò posto, non sappiamo quale sia il tenore ed il contenuto dell’ordinanza comunale, ad ogni modo se l’immobile è ancora inagibile, e Le risultano accessi non autorizzati, potrà comunque fare una segnalazione al Comune in tal senso.

MOSCA A. chiede
giovedì 28/12/2017 - Veneto
“Durante l'esecuzione immobiliare in danno alla debitrice, questa decede. gli eredi si erano costituiti in questa procedura, compiendo atti.
Dopo la morte della debitrice gli eredi accettano l'eredità con il beneficio di inventario.
Nelle more dell'inventario scopro un capiente conto corrente bancario della debitrice, devo notificare agli eredi il titolo ed il precetto ex art 477 c.p.c. o non è necessario,
secondo Cass. n. 14653/ 2015 ?

Consulenza legale i 04/01/2018
E’ certamente corretta la conclusione a cui si perviene nel testo del quesito: non è necessario, in casi come questo, notificare agli eredi titolo esecutivo e precetto ex art. 477 c.p.c.

Scopo di tale norma, infatti, è quello di rendere il titolo esecutivo regolarmente azionabile nei confronti degli eredi, ma ciò per l’ipotesi in cui la morte della parte debitrice sia intervenuta prima dell’inizio di una procedura esecutiva.

Diversa, invece, è l’ipotesi in cui titolo esecutivo e precetto siano già stati notificati al debitore; in particolare, il problema della necessità o meno di notificare nuovamente titolo esecutivo e precetto nel caso di decesso del debitore a cui tali atti siano già stati notificati, è stato affrontato dalla Corte di Cassazione, oltre che nella sentenza n. 14653/2015 (citata nel quesito), anche nella precedente sentenza n. 5200 del 21/04/2000.

Sostiene la S.C. che l’art. 477 c.p.c. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona alla quale siano già stati notificati sia l’uno che l’altro.
Tale obbligo sussiste invece se alla persona non sia stato notificato né l’uno né l’altro oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto.

Questa tesi giurisprudenziale, peraltro, trova conferma anche in quell’orientamento prevalente in dottrina e secondo cui occorre così distinguere:

a) se il decesso avviene prima della notificazione del precetto al debitore, deve notificarsi di nuovo agli eredi il titolo esecutivo e, dopo dieci giorni, il precetto;
b) se, invece, il decesso avviene dopo la notificazione del precetto, il pignoramento ha luogo in danno degli eredi, ma non è necessario ripetere la notificazione del titolo esecutivo.

In questo caso abbiamo addirittura una procedura esecutiva pendente, il che legittima di valersi, in forza della notifica originaria di titolo esecutivo e precetto, del c.d. cumulo dei mezzi di espropriazione previsto dall’art.483c.p.c.
Pertanto, sarà sufficiente richiedere al funzionario UNEP competente la notifica del pignoramento presso terzi agli eredi ed al terzo (istituto bancario), citando in esso il titolo esecutivo ed il precetto già notificati al debitore nel frattempo deceduto, e producendo sempre al funzionario UNEP l’attestazione, estrapolata dal fascicolo informatico, che è pendente contro lo stesso debitore procedura esecutiva immobiliare.

Si ritiene infine utile osservare che le uniche norme disciplinanti la vicenda successoria in corso di causa sono gli artt. 110 e 111 c.p.c., espressamente dettate per il processo di cognizione.
Ora, se la successione ex latere creditoris non pone particolari problemi di prosecuzione della procedura, più complessa è la tematica del decesso del debitore esecutato, la quale, per opinione condivisa, non comporta tuttavia la conclusione anticipata del processo esecutivo, che, quindi, prosegue.

Ciò avrà come conseguenza che, una volta che i chiamati all’eredità non in possesso dei beni ereditari ne abbiano fatto accettazione espressamente o tacitamente, i medesimi non saranno estromessi dal procedimento e potranno anche valersi dello strumento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.

Nel caso che ci occupa si dice che gli eredi hanno accettato con beneficio di inventario e si sono costituiti nella procedura, il che legittima i medesimi ad avvalersi di tutti gli strumenti che la legge prevede per la tutela dei loro diritti, compreso quello, eventualmente, di chiedere la riduzione del pignoramento successivo.