Cass. civ. n. 14653/2015
La nullità del precetto, e del conseguente pignoramento, nei confronti degli eredi del debitore deceduto, per mancato rispetto dell'art. 477, comma 1, c.p.c., è conseguenza di una irregolarità formale del procedimento seguito dal creditore, per avere egli disatteso un onere imposto a garanzia della legittimità dell'azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore, e non una condizione di esistenza del diritto ad agire "in executivis", sicché l'opposizione fondata su di essa, riguardando il "quomodo" e non l'"an" dell'esecuzione forzata, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 20680/2009
In materia di esecuzione forzata, la notifica in forma agevolata del titolo esecutivo e del precetto agli eredi, che l'art. 477 c.p.c. consente di compiere, entro un anno dalla morte, collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto - sulla base della presunzione di sussistenza di un rapporto di fatto con tale domicilio - non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge o al difuori dei casi espressamente previsti, e ciò in ragione del carattere eccezionale della predetta disposizione; ne consegue che siffatta notifica non può estendersi al pignoramento, vero e proprio atto di esecuzione che, in quanto tale, va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto.
Cass. civ. n. 25003/2008
L'art. 477 c.p.c. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta non sia stato notificato nè l'uno nè l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto.
Cass. civ. n. 9365/2000
La morte del debitore sopravvenuta dopo che allo stesso è stato notificato il precetto comporta che per iniziare il processo esecutivo contro l'erede gli si deve nuovamente notificare il titolo esecutivo ed il precetto. Ove il creditore inizi l'esecuzione senza rinnovare la notifica del titolo esecutivo e del precetto, è onere del debitore proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere tale omissione e non può il giudice dell'opposizione esaminare la questione d'ufficio.
Cass. civ. n. 5884/1999
Il titolo esecutivo formatosi in un giudizio (anche monitorio) tra il creditore di una società di persone e la società è efficace anche contro il socio illimitatamente responsabile della società stessa, poiché nei riguardi di tale socio si configura una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 primo comma c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato, tenuto conto che dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità di detto socio. Il soggetto minacciato dall'esecuzione in qualità di socio illimitatamente responsabile e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società - del quale gli va fatta la notifica - attraverso l'opposizione all'esecuzione può, tuttavia, contestare la sua qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali. (Nell'affermare tali principi la Suprema Corte, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal socio, non avendo quest'ultimo contestato la sua qualità di socio illimitatamente responsabile in veste di accomandatario, ha, in base ad essi, ritenuto irrilevante la questione dal medesimo sollevata in ordine al se il titolo - costituito da un decreto ingiuntivo - si fosse formato contro la società o contro di lui).
Cass. civ. n. 7067/1993
Alla stregua del principio (ricavabile dal primo comma dell'art. 477 c.p.c.), nel caso di titolo esecutivo emesso nei confronti di un determinato debitore, il creditore, il quale intende esercitare l'azione esecutiva nei confronti del successore a titolo universale del detto debitore, deve provvedere alla notificazione del titolo, in forma esecutiva, al successore, anche quando la notificazione di esso sia già stata effettuata nei confronti dell'originario debitore.
Cass. civ. n. 1436/1990
L'ingiunzione fiscale, che sia stata notificata al contribuente, e che, in difetto di tempestiva opposizione, abbia determinato l'incontestabilità dell'accertamento del credito tributario, non perde il valore di titolo esecutivo nei confronti dell'erede, a seguito del sopravvenuto decesso del contribuente, ancorché sia venuta meno la sua efficacia di precetto per decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. Peraltro, l'azione esecutiva dell'amministrazione contro l'erede resta soggetta alle disposizioni dell'art. 477 c.p.c., e, quindi, esige una nuova notifica del titolo, e poi, dopo almeno dieci giorni, la notifica del precetto.
Cass. civ. n. 4848/1986
A norma dell'art. 477 c.p.c., il titolo esecutivo ha di per sé efficacia nei confronti degli eredi, in conseguenza della accettazione dell'eredità, mentre resta a carico della parte istante il solo onere della previa notifica del titolo all'erede almeno dieci giorni prima della notifica del precetto, che costituisce un'attività esclusivamente processuale, dalla quale decorre il dies a quo per l'ulteriore attività procedimentale. Conseguentemente l'opposizione con la quale gli eredi deducono l'omissione della preventiva notificazione del titolo esecutivo riguardante il loro dante causa, prescritta dall'art. 477 c.p.c., integra una opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 1181/1974
L'alternativa tra notificazione separata e notificazione congiunta del titolo in forma esecutiva e del precetto, regolata in via generale dall'art. 479 c.p.c., non opera quando il titolo è costituito da una cambiale, per la quale non è previsto il rilascio in forma esecutiva. In tal caso la legge art. 63 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 e art. 480 c.p.c. prescrive la notifica del solo precetto, che deve però contenere la trascrizione della cambiale. Tuttavia, se il creditore intende rendere efficace il titolo cambiario nei confronti degli eredi del debitore defunto, la notificazione separata diventa, anche per la cambiale, imprescindibile, perché il primo comma dell'art. 477 c.p.c. impone un intervallo minimo di dieci giorni tra la notificazione del titolo e quella del precetto, escludendo così che possano avvenire insieme, e, più ancora, che possa bastare quella del solo precetto contenente la trascrizione della cambiale. Nel caso di notificazione separata, agli eredi del defunto debitore, della cambiale e del precetto, a norma dell'art. 477 c.p.c., è sufficiente, per la notificazione del titolo, la notificazione di un atto contenente la trascrizione della cambiale, corredata della certificazione dell'ufficiale giudiziario di conformità all'originale.
Cass. civ. n. 39/1970
In tema di esecuzione per rilascio, nei confronti degli eredi del debitore espropriato, è sufficiente che tra la notifica ai detti eredi del decreto di trasferimento del bene espropriato all'aggiudicatario (titolo esecutivo), anche se non munito nella copia della formula esecutiva, e l'atto di precetto, notificato contemporaneamente ad una seconda copia in forma esecutiva del titolo, siano decorsi non meno dei dieci giorni stabiliti dall'art. 477 primo comma c.p.c.