(massima n. 1)
La particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una sua fragilitą di fondo o da situazioni contingenti, non esclude la configurabilitą in suo danno del reato di truffa, anzi ne rende pił agevole l'esecuzione. (Nella specie alle persone offese fu promessa la soluzione o guarigione dei loro mali fisici o psichici, o del loro disagio esistenziale, ovvero un «miglioramento della mente» con una attivitą di «stimolazione del cervello», il tutto attraverso una «terapia», e non con l'adesione ad un credo religioso, terapia peraltro pagata e in situazioni in cui si profilavano condotte costantemente fraudolente con la conseguente induzione in errore di soggetti facilmente raggirabili e danno economico degli stessi con correlativo profitto ingiusto quanto meno della organizzazione, o Chiesa di Scientology, alla quale, a detta dei principali imputati, venivano versati proventi incassati dal Centro Dianetics).