(massima n. 1)
La truffa contrattuale si consuma non gią quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, bensģ nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte del soggetto agente e la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima.