Che cosa significa "Simulazione"?
È una situazione che si verifica quando vi è divergenza voluta tra la volontà e la dichiarazione. Più precisamente, si ha simulazione quando uno o più soggetti stipulano un negozio giuridico apparente, perché in realtà perseguono interessi diversi, oggetto dell'accordo simulatorio (espressione che indica l'intesa raggiunta dalle parti per dar vita al negozio simulato).
Si distinguono la simulazione:
- assoluta, che si ha quando le parti stipulano un negozio giuridico, ma in realtà non vogliono concludere alcun negozio (ad esempio, Tizio potrebbe vendere solo simulatamente un suo immobile per "nasconderlo" ad un creditore);
- relativa, che si ha, invece, quando le parti pongono in essere un c.d. negozio simulato ma in realtà vogliono concludere un negozio diverso, c.d. dissimulato. La simulazione può cadere sui soggetti (simulazione soggettiva), parlandosi in tal caso di interposizione fittizia, se si fa apparire come parte del negozio un soggetto, mentre in realtà ne è parte un altro soggetto (il tipico caso del 'prestanome'); oppure può riguardare la natura del negozio o un suo elemento, anche accidentale (simulazione oggettiva).
Il negozio simulato non produce effetti tra le parti mentre il negozio dissimulato ha effetto, purché abbia i requisiti di sostanza e di forma stabiliti dalla legge (art. 1414 del c.c.).
L'accordo simulatorio deve essere anteriore o contemporaneo alla stipula del negozio simulato e si usa chiamarlo controdichiarazione. Non è richiesta una determinata forma per la validità dell'accordo simulatorio, ma si è soliti riportarlo per iscritto ai fini della prova della simulazione: va, infatti, ricordato che le parti non possono provarla per testimoni e presunzioni.
La disciplina della simulazione trova applicazione nei contratti e nei negozi bilaterali o plurilaterali in genere, ma anche nei negozi unilaterali destinati ad una persona determinata (art. 1334 del c.c.).
Si distinguono la simulazione:
- assoluta, che si ha quando le parti stipulano un negozio giuridico, ma in realtà non vogliono concludere alcun negozio (ad esempio, Tizio potrebbe vendere solo simulatamente un suo immobile per "nasconderlo" ad un creditore);
- relativa, che si ha, invece, quando le parti pongono in essere un c.d. negozio simulato ma in realtà vogliono concludere un negozio diverso, c.d. dissimulato. La simulazione può cadere sui soggetti (simulazione soggettiva), parlandosi in tal caso di interposizione fittizia, se si fa apparire come parte del negozio un soggetto, mentre in realtà ne è parte un altro soggetto (il tipico caso del 'prestanome'); oppure può riguardare la natura del negozio o un suo elemento, anche accidentale (simulazione oggettiva).
Il negozio simulato non produce effetti tra le parti mentre il negozio dissimulato ha effetto, purché abbia i requisiti di sostanza e di forma stabiliti dalla legge (art. 1414 del c.c.).
L'accordo simulatorio deve essere anteriore o contemporaneo alla stipula del negozio simulato e si usa chiamarlo controdichiarazione. Non è richiesta una determinata forma per la validità dell'accordo simulatorio, ma si è soliti riportarlo per iscritto ai fini della prova della simulazione: va, infatti, ricordato che le parti non possono provarla per testimoni e presunzioni.
La disciplina della simulazione trova applicazione nei contratti e nei negozi bilaterali o plurilaterali in genere, ma anche nei negozi unilaterali destinati ad una persona determinata (art. 1334 del c.c.).