(massima n. 1)
In tema di truffa contrattuale, allorché la parte civile deduca specifiche questioni sul contenuto del contratto, sulla sua interpretazione ed esecuzione, il giudice di merito ha l'obbligo di procedere a tale esame, dandosi carico di determinare l'esatto contenuto del contratto e degli effetti che ne derivano, in applicazione delle norme e dei principi che regolano la materia, e dando conto di detto accertamento con adeguata motivazione, la cui completezza e congruità può essere oggetto di controllo in sede di legittimità. (Fattispecie in tema di preliminare di vendita di appartamento, da edificare su suolo asseritamente di proprietà del promissario-venditore, il cui diritto era subordinato al verificarsi di una serie di condizioni taciute al promissario-acquirente e non valutate in modo adeguato dal giudice di merito).