(massima n. 1)
In tema di truffa, il momento consumativo del reato non puō che corrispondere con quello in cui si č realizzato il danno, vale a dire con l'effettiva lesione del bene protetto dalla norma. Ne consegue che lā dove il danno derivi dal mancato pagamento del prezzo nel caso di vendita, agli effetti della individuazione del relativo termine deve farsi riferimento alla disciplina generale dettata in proposito dall'art. 1498 c.c., posto che, ove cosė non fosse, l'inadempimento, e con esso il perfezionamento del delitto di truffa, verrebbe fatto dipendere da opinabili indici di riconoscimento, a prescindere da un eventuale accertamento in sede giurisdizionale.