(massima n. 1)
Ai fini del delitto di truffa, la mera presentazione in banca di titoli di credito falsificati (cambiali) per ottenere lo sconto costituisce raggiro idoneo ad indurre in errore, poiché anche il silenzio sulla falsitą dei titoli costituisce mezzo idoneo a trarre in inganno, essendo evidente che la conoscenza della falsitą da parte dell'istituto bancario avrebbe importato un netto rifiuto di qualsiasi pagamento.