Cass. pen. n. 9175/2016
Il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di confermare le statuizioni civili della sentenza relative ad un rapporto processuale ormai estinto. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile avverso il provvedimento della Corte territoriale che aveva disposto la revoca delle statuizioni civili e la restituzione delle somme ricevute dalla parte civile a titolo di provvisionale, sul presupposto che quest'ultima aveva proposto, per i medesimi fatti, autonoma azione civile).
Cass. pen. n. 5801/2014
Il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75 cod. proc. pen., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro. (Fattispecie nella quale la persona offesa aveva agito in sede civile per il risarcimento del danno materiale e si era costituita parte civile nel processo penale chiedendo solo il risarcimento del danno morale).
Cass. pen. n. 39471/2013
È legittima la statuizione - pronunciata in sede di appello - di condanna alle spese a favore della parte civile, ancorché quest'ultima non abbia presentato in tale sede le proprie conclusioni, stante il principio di immanenza della costituzione di parte civile, previsto dall'art. 76, comma secondo, cod. proc. pen., in virtù del quale la parte civile, una volta costituita deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia e deve essere citata nei successivi gradi di giudizio ancorché non impugnante sicché l'immanenza viene meno solo nel caso di revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita che non possono essere estesi al di là di quelli tassativamente previsti dall'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 38806/2008
Nel caso in cui il danneggiato da un reato agisca dinanzi al giudice civile per il risarcimento del danno morale e di quello biologico e, successivamente, si costituisca parte civile nel processo penale chiedendo il risarcimento dei soli danni patrimoniali, il giudizio civile non va sospeso, in quanto il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75 c.p.p., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro.
Cass. pen. n. 31320/2004
Il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. (Nella fattispecie la Corte, investita di un ricorso proposto dall'imputato e relativo alla responsabilità penale, preso atto della revoca, ha annullato senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute).
Cass. pen. n. 43454/2001
In tema di azione civile nel giudizio penale, il giudice di appello, in difetto di una specifica richiesta della parte interessata, non è legittimato a mutare il contenuto della pronuncia risarcitoria emessa in primo grado, atteso che egli non può statuire in assenza di domanda di parte. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado, limitatamente alle statuizioni civili, in quanto il giudice di appello, nel confermare la condanna dell'imputato per il delitto di lesioni volontarie, aveva aumentato la somma liquidata alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, benché quest'ultima si fosse limitata a chiedere la conferma delle statuizioni che la riguardavano).
Cass. pen. n. 41140/2001
In tema di azione civile nel giudizio penale, nel caso di condanna in primo grado dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, il giudice d'appello, in assenza di una impugnazione della parte civile sul punto, non può procedere alla liquidazione definitiva del danno, in quanto ne risulterebbe violato il principio devolutivo dell'appello.
Cass. pen. n. 32957/2001
Non è risarcibile il «danno all'immagine» derivante da reato ad un ente pubblico, in quanto tale danno è riferibile soltanto a sofferenze fisiche o psichiche proprie di una persona fisica. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto non risarcibile il danno all'immagine di un comune, costituitosi parte civile in un procedimento a carico del sindaco per il delitto di omissione di atto d'ufficio).
Cass. pen. n. 9386/2000
Qualora la parte civile, a fronte della sentenza di assoluzione dell'imputato in primo grado, non si sia avvalsa della facoltà di impugnazione prevista dall'art. 576 c.p.p., il giudice d'appello, nell'affermare, su gravame del solo pubblico ministero, la penale responsabilità dello stesso imputato, non può statuire sulla domanda di risarcimento del danno derivante dal reato, non potendosi in contrario invocare il principio di immanenza della costituzione di parte civile, sancito dall'art. 76, comma 2, c.p.p., e neppure il disposto degli artt. 523, comma 2, e 538, comma 1, (in relazione entrambi all'art. 598), così come quello di cui all'art. 601, comma 4, stesso codice.
Cass. pen. n. 7126/2000
In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, il trasferimento nel processo penale dell'azione civile esercitata mediante richiesta di decreto ingiuntivo è consentito, ai sensi dell'art. 75, comma 1, c.p.p., solo ove l'intimato abbia proposto opposizione e non sia stata pronunciata sentenza, anche non passata in giudicato, con la quale è stata decisa la lite nel merito, dovendosi viceversa ritenere precluso ove il decreto non sia stato opposto ovvero l'opponente non si sia costituito, poiché in tal caso il provvedimento acquista valore di sentenza passata in giudicato.
Cass. pen. n. 958/1999
Poiché solo quando pronunzia sentenza di condanna il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno, la parte civile è legittimata a proporre impugnazione non solo contro i capi della sentenza che riguardano l'azione civile, ma anche contro la sentenza di proscioglimento o assoluzione pronunziata nel giudizio, chiedendo, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, la affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Né tale atto di impugnazione deve, necessariamente, contenere la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento.
Cass. pen. n. 11272/1998
Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato; ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione
de qua.
Cass. pen. n. 2665/1998
Con riferimento alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, la determinazione degl onorari di avvocato, delle competenze di procuratore e delle spese, nei limiti minimi e massimi della tariffa e in relazione al numero e all'importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive, implica una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità. Il principio è però valido sempre che non venga dedotta la violazione dei suddetti limiti e che venga offerta congrua e logica motivazione. (Fattispecie di annullamento con rinvio della liquidazione delle spese di costituzione di parte civile effettuata dal giudice del «patteggiamento» con valutazione globale).
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Il giudice nel liquidare le spese della parte civile deve indicare le singole voci della liquidazione, in quanto una determinazione globale delle spese, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non permette all'imputato di controllare l'eventuale onerosità della statuizione e non consente ad entrambe le parti di verificare e sindacare il rispetto, in bonam e in malam partem, dei minimi e massimi tariffari. (Fattispecie di annullamento con rinvio di una sentenza di patteggiamento).
Cass. pen. n. 6911/1998
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, qualora la stessa non abbia impugnato la decisione di primo grado, per lei sfavorevole, in quanto il principio dell'immanenza degli effetti della costituzione di parte civile, di cui all'art. 76 c.p.p., vale nel rispetto di tutti gli altri principi, tra cui quello della tempestività dell'impugnazione, la cui mancanza determina il passaggio in giudicato della sentenza a norma dell'art. 329 c.p.c.
Cass. pen. n. 2493/1997
In caso di trasferimento dell'azione civile nel processo penale il giudice penale deve provvedere alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte lesa nel procedimento civile, quale che sia il rito prescelto dalle parti, compreso quello di applicazione della pena su richiesta.
Cass. pen. n. 6057/1994
La parte lesa, la quale abbia trasferito nel giudizio penale l'azione risarcitoria costituendosi parte civile, ha diritto di ripetere le spese sostenute in entrambe le sedi giudiziarie, tenuto conto della spendita di attività processuali effettivamente poste in essere. (Fattispecie relativa a sentenza di applicazione della pena su richiesta con la quale l'imputata era stata condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, pertinenti il giudizio penale ed il procedimento civile già pendente, di analogo contenuto risarcitorio).
Cass. civ. n. 3289/1994
L'art. 75, primo comma, c.p.p., secondo cui l'esercizio della facoltà di trasferire nel processo penale l'azione civile proposta davanti al giudice civile a seguito della costituzione di parte civile, comporta rinuncia agli atti del giudizio civile, con effetto immediato e definitivo, regola unicamente i trasferimenti dell'azione civile nel processo penale effettuati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, trattandosi di norma processuale modificativa degli effetti della suddetta facoltà. Pertanto, qualora la costituzione di parte civile ed il conseguente trasferimento dell'azione sia avvenuto nella vigenza del codice di procedura penale abrogato, è applicabile l'art. 24 di tale codice, in base al quale dal trasferimento dell'azione derivava solo un temporaneo ostacolo all'esercizio della giurisdizione del giudice civile sull'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno, con la conseguenza del suo venir meno e del ripristino della giurisdizione del giudice civile ove il procedimento penale venga definito con una sentenza irrevocabile di proscioglimento per amnistia. (Nella specie, intervenuta dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).
Cass. pen. n. 10471/1993
Nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia di primo grado, il reato sia estinto per prescrizione e sia quindi venuto meno il presupposto per la condanna ai danni ed alla provvisionale, il giudice di merito non ha il potere di decidere sull'azione civile.