(massima n. 1)
In tema di truffa, pur non esigendosi l'identitā tra la persona indotta in errore e quella che subisce le negative conseguenze patrimoniali di tale induzione, č tuttavia da escludere la configurabilitā del reato quando il soggetto indotto in errore sia un giudice il quale sulla base di un falso documento costituito, nella specie, da una falsa procura a vendere adotti un provvedimento di disposizione patrimoniale favorevole all'agente, atteso che il suddetto provvedimento non costituisce un libero atto di gestione di interessi altrui e non č espressione di libertā negoziale qualificandosi piuttosto come esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica la cui finalitā č l'attuazione di norme giuridiche e la risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti.