Che cosa significa "Dolo (diritto civile)"?
Nel diritto civile, il dolo è definito come un vizio del volere, ovvero l'insieme dei raggiri e degli artifizi volti ad inficiare il procedimento di formazione della volontà contrattuale, in quanto il contraente è indotto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato (dolo determinante) o avrebbe stipulato in condizioni diverse (dolo incidente). Il dolo risulta quindi causa di annullamento del contratto se si tratta di dolo determinante, ovvero quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato (v.art. 1439 del c.c.).
Diversamente, se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni (v. art. 1440 del c.c.).
Diversamente, se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni (v. art. 1440 del c.c.).