Cassazione penaleSez. Vsentenza n. 3460del 16 aprile 1984
(1 massima)
(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di truffa il raggiro non deve necessariamente consistere in una particolare subdola messa in scena, bastando qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore.