(massima n. 1)
Nella truffa contrattuale non č necessario che il danno sia costituito dalla perdita economica di un bene subita dal soggetto passivo, potendo anche consistere nel mancato conseguimento di una utilitā economica che lo stesso si riprometteva di ottenere in conformitā alle false prospettazioni dell'agente, dal quale sia stato tratto in errore, e anche nell'assunzione, altrimenti ingiustificata, di obbligazioni.