(massima n. 1)
Perché nel reato di truffa sia possibile applicare l'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 640 c.p. è necessario che i raggiri o gli artifici siano diretti a far sorgere, nella persona verso cui il soggetto attivo rivolge la sua azione per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, il timore di un pericolo che, per essere immaginario, dev'essere insussistente.