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Articolo 118 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

Dispositivo dell'art. 118 Codice Penale

Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

Ratio Legis

Si ravvisa in tale norma l'intento del legislatore di fare chiarezza in merito all'applicazione delle circostanze, nel caso di concorso di persone nel reato, stabilendo però che solo alcune circostanze soggettive sono valutate con riguardo alla persona cui si riferiscono.

Spiegazione dell'art. 118 Codice Penale

L'articolo in esame stabilisce che alcune circostanze soggettive, ovvero quelle che riguardano i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle inerenti alla persona del colpevole, devono essere valutate solamente nei confronti della persona a cui si riferiscono.

Viene quindi esclusa la comunicabilità delle circostanze tra i concorrenti del reato in parziale deroga al modello delle pari responsabilità (v. art. 110), onde temperare in ottica soggettivistica eventuali aggravi e diminuzioni di pena.

Per contro, le restanti tipologie di circostanze aggravanti e attenuanti seguono le regole generali fissate dall'art. 59 in merito all'imputazione soggettiva delle aggravanti e dell'opposta imputazione oggettiva delle attenuanti.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Originariamente, l'articolo in esame, distinguendo tra circostanze oggettive e soggettive (v. 70), prevedeva l'automatica estensione a tutti i compartecipi delle sole circostanze oggettive, sia aggravanti che attenuanti, e di quelle soggettive che avessero facilitato la commissione del reato (per questo definite circostanze soggettive "oggettivizzate"), a prescindere dalla conoscenza avutane dai singoli concorrenti.
L'articolo 3 della L. 7 febbraio 1990, n. 19 ha modificato tale sistema, innovando la norma in esame.

Ora, dal combinato disposto di quest'ultima e dell'art. 59 del c.p. si deduce che è venuta meno la distinzione tra circostanze oggettive e soggettive, in quanto il legislatore ha preferito sostituirvi quella tra circostanze suscettibili di estensione e quelle non estensibili, che rientrano nella nuova formulazione della norma in esame, la quale pone, però, un problema ermeneutico di rilievo.
Non trovano infatti, spazio alcune circostanze qualificate come soggettive dall'art. 70 del c.p., ovvero relative alle condizioni, alle qualità personali del colpevole o ai rapporti tra il colpevole e l'offeso.
Queste dovrebbero, perciò, essere valutate a favore o a carico di tutti i concorrenti.
Essendo questo illogico, dal momento che si tratta di circostanze soggettive, parte della dottrina ha proposto di interpretare estensivamente l'espressione "circostanze inerenti alla persona del colpevole", in modo da farvi rientrare anche quelle relative alle condizioni, qualità personali del colpevole e ai rapporti tra colpevole ed offeso. Ovviamente, solo qualora non siano servite per agevolare la commissione del reato poiché, in questo caso, perdono natura soggettiva e si oggettivizzano.

Diversamente, altra parte della dottrina ha ritenuto che tutte le altre circostanze di cui all’art. 70 c.p., sia quindi quelle oggettive, che quelle soggettive non ricomprese nell’art. 118 c.p., potranno estendersi a tutti i concorrenti secondo il criterio di imputazione dettato dall’art. 59 del c.p..
Per quanto riguarda le circostanze attenuanti, quindi, sia di carattere oggettivo che soggettivo, esse si estenderanno a tutti i concorrenti nel reato.
Per quanto riguarda, viceversa, le circostanze aggravanti oggettive e soggettive non contemplate dall’articolo 118 c.p., esse verranno applicate solamente ai concorrenti nel reato che le conoscevano o le hanno ignorate per colpa o ritenute inesistenti a causa di un errore colposo.
La disciplina, così come emergente dal combinato disposto delle norme di cui agli articoli 118 e 59 c.p., presenta tuttavia delle forti incongruenze dal punto di vista dell’interpretazione.
Infatti, con riferimento, per esempio, all’aggravante della premeditazione, essa, essendo inerente all’intensità del dolo e rientrante quindi nel disposto dell’art. 118 c.p., non può essere estesa ai concorrenti nel reato, nonostante sia volta ad agevolare l’esecuzione dell’iter criminoso.
Nonostante il dato normativo, la giurisprudenza più recente ha affermato che se il compartecipe al reato era consapevole dell’altrui premeditazione, l’aggravante verrà estesa anche a lui poiché, in tal caso, egli avrebbe in qualche modo fatto propria l’altrui intensità dolosa nella commissione del fatto.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 118 Codice Penale

Cass. pen. n. 8324/2022

In tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. - per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell'art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive.

Cass. pen. n. 13802/2020

La circostanza aggravante dell'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, legge fall., ha natura oggettiva ed, in quanto tale, si comunica al concorrente ai sensi dell'art. 118 cod. pen.

Cass. pen. n. 8545/2019

La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.

Cass. pen. n. 52505/2018

La circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio; ne consegue che, nel caso di concorso di persone nel reato, detta circostanza è applicabile, ai sensi dell'art. 118 cod. pen., solo ai concorrenti che abbiano agito in base a tale finalità o che comunque l'abbiano condivisa e fatta propria.

Cass. pen. n. 29816/2017

La circostanza aggravante prevista dall'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sotto il profilo dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio, ha natura soggettiva, con la conseguenza che ad essa, nel caso di concorso di persone nel reato, è applicabile la disciplina dell'art. 118 cod. pen., che circoscrive la valutazione delle aggravanti concernenti i motivi a delinquere e l'intensità del dolo al solo partecipe cui esse si riferiscono.

Cass. pen. n. 22136/2013

In tema di circostanze, sono estendibili ai concorrenti, e sempre che questi ne fossero consapevoli, le sole aggravanti soggettive che, oltre a non essere "inerenti alla persona del colpevole" a norma dell'art. 70, secondo comma, c.p., abbiano in qualche modo agevolato la realizzazione del reato, dovendo procedersi ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 118 c.p.. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'estensione ad un concorrente della circostanza prevista dall'art. 61, n. 6, c.p., inerente ad altro concorrente, in quanto la stessa si era rivelata assolutamente improduttiva di effetti agevolativi in ordine alla realizzazione del reato concorsuale).

Cass. pen. n. 21956/2005

Nel caso di concorso di persone nel reato di omicidio, l'aggravante della premeditazione si estende al correo che ne abbia effettiva conoscenza e che aderisca così al progetto criminoso.

Cass. pen. n. 6775/2005

La natura soggettiva della circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio dall'art. 577, comma primo, n. 4, c.p. (aver commesso il fatto per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà verso le persone) non preclude la sua estensione al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima. (Nella specie è stata ritenuta sussistente la circostanza in discorso nel fatto di chi, presente alla selvaggia aggressione della vittima, ne abbia impedito la fuga, riportandola di peso nel luogo in cui era stata proditoriamente attirata e aggredita, e nelle mani dell'aggressore, visibilmente in preda a un'incontenibile furia omicida, sul rilievo che tale condotta non può non significare, secondo una logica applicazione del criterio di imputazione disciplinato dagli artt. 59, comma secondo, e 118 c.p., la piena consapevolezza delle spietate modalità con cui l'aggressore avrebbe proseguito nell'azione delittuosa)

Cass. pen. n. 48219/2003

Alla stregua della vigente formulazione dell'art. 118 c.p., introdotta dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1990 n. 19, deve escludersi la compatibilità tra l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2, c.p. e il concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. (Nella specie, l'aggravante del nesso teleologico era stata configurata dal giudice di merito con riguardo ad un reato di rapina, nel corso della cui esecuzione era stato commesso un tentativo di omicidio, del quale il ricorrente era stato ritenuto corresponsabile a titolo di concorso anomalo).

Cass. pen. n. 35500/2003

In tema di violazione di sigilli, la circostanza aggravante della qualità di custode, di cui al comma secondo dell'art. 349 c.p., si comunica ai concorrenti, con l'unico presupposto che i correi siano a conoscenza o ignorino colpevolmente tale qualità, atteso che non rientra tra quelle circostanze soggettive che a norma dell'art. 118 vanno valutate soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono.

Cass. pen. n. 1149/1997

In tema di valutazione delle circostanze, correlando le norme di cui agli artt. 59 e 118 c.p. - come modificati dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19 - si ricavano due complementari principi giuridici. Le circostanze attenuanti, soggettive ed oggettive, sono sempre applicabili alla persona alla quale si riferiscono, anche se non conosciute, mentre le circostanze aggravanti sono applicabili soltanto se conosciute; nel caso di concorso di persone nel reato, le circostanze soggettive specificamente indicate nell'art. 118 - e cioè quelle concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa nonché quelle inerenti la persona del colpevole - si applicano, in quanto aggravanti, se conosciute, ed in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute, soltanto alle persone alle quali si riferiscono e non si comunicano a tutti gli altri compartecipi, siano da essi conosciute o meno: viceversa, le circostanze oggettive e quelle soggettive, non specificamente indicate, si comunicano a tutti i compartecipi, in quanto aggravanti, se conosciute, e, in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute. (Nella fattispecie, il ricorrente - assolto dai reati di associazione per delinquere ed estorsione a lui contestati in concorso con altri - era stato condannato, quale fiancheggiatore, per il delitto di lesioni personali, con l'aggravante del nesso teleologico perché finalizzato al fatto estorsivo, unitamente ad altro coimputato, autore materiale del delitto di lesioni, condannato, quest'ultimo, anche per l'estorsione. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso ed in virtù del principio di cui in massima, ha escluso l'applicabilità dell'aggravante in questione al ricorrente, atteso che la corte di merito, riconoscendo l'estraneità del medesimo, sia all'associazione per delinquere, sia al delitto di estorsione, aveva dato «assiomatica dimostrazione della preclusiva estraneità oggettiva» dello stesso alla finalità perseguita dall'autore materiale delle lesioni, e, comunque, della non conoscenza di quella finalità; conoscenza che - ha precisato la Suprema Corte - è, a norma dell'art. 59 c.p., pur sempre requisito ulteriore, anche se soggettivo, per l'applicazione dell'aggravante).

Cass. pen. n. 8328/1994

Nell'ambito dell'aggravamento previsto dall'art. 118 c.p. rientrano tutti gli aspetti e le situazioni anche di natura processuale per le quali il fatto di un soggetto qualificato è sanzionato penalmente. Con la conseguenza che il reato di violenza sessuale commesso dal genitore come concorrente morale è punibile nei suoi confronti e nei confronti dell'autore materiale, stante la unicità del reato, che, siccome commesso dal genitore, la legge vuole perseguibile d'ufficio. Il principio non risulta inciso dalla novella del 7 febbraio 1990, n. 19, il cui art. 3 ha sostituito il vecchio art. 118 c.p., perché con essa è stato stabilito che sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono le circostanze concernenti i motivi, il dolo, la colpa e quelle inerenti alla persona del colpevole. Sicché le altre circostanze - tra cui la circostanza soggettiva del rapporto parentale tra l'agente e l'offeso, - sono soggette al pur novellato art. 59, comma 2, cioè sono valutate a carico dell'imputato se da lui conosciute o ignorate per colpa.

Cass. pen. n. 7205/1994

Se non è sufficiente, perché l'aggravante della premeditazione possa comunicarsi al concorrente nel reato, la mera conoscibilità da parte di costui, deve invece ritenersi che la conoscenza effettiva legittimi l'estensione. Infatti, se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso dell'altrui premeditazione, la sua volontà aderiva al progetto, investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talché la relativa aggravante non può non essere riferita anche a lui. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che così vada interpretato l'art. 118 c.p., pur dopo la L. 7 febbraio 1990, n. 19 con la quale esso è stato modificato).

Cass. pen. n. 2732/1994

In tema di violazione di sigilli, la circostanza aggravante della qualità di custode di cui all'art. 349, comma 2, c.p. si comunica ai concorrenti, non rientrando tra quelle previste dall'art. 118 dello stesso codice, salvo il temperamento introdotto dall'art. 1 della L. 7 febbraio 1990, n. 19.

Cass. pen. n. 853/1993

A seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 c.p. ad opera dell'art. 3, L. 7 febbraio 1990, n. 19, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva. Conseguentemente, sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, primo comma, n. 2, c.p., cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole ed ai rapporti tra il colpevole e la persona offesa. Si estendono, dunque, al concorrente - il quale ne sia a conoscenza o le ignori per colpa - le circostanze relative al munus publicum del colpevole. (Applicazione in tema di estensione della circostanza aggravante della qualità di custode al concorrente nel reato di violazione di sigilli).

Cass. pen. n. 5218/1993

In tema di valutazione delle circostanze nel caso di concorso di persone nel reato, l'art. 118 c.p., come sostituito dall'art. 3, L. n. 19 del 1990, sancisce che «sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono» le circostanze, aggravanti o attenuanti, «concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa» e quelle «inerenti alla persona del colpevole». Restano quindi fuori della previsione di tale articolo le circostanze relative alle qualità personali del colpevole e quelle che riguardano i rapporti fra il colpevole e la persona offesa, che vanno quindi estese a tutti i concorrenti, a norma dell'art. 110 c.p., ricorrendo i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 59 c.p.

Cass. pen. n. 12368/1990

La L. 7 febbraio 1990, n. 19 ha integralmente sostituito il disposto dell'art. 118 c.p. nel senso, tra l'altro, che le circostanze che aggravano le pene, concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, ed il grado della colpa sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono e fra tali circostanze aggravanti è compresa quella della premeditazione in quanto riguardante l'intensità del dolo. La nuova normativa si applica anche ai procedimenti in corso in base al disposto dell'art. 2, terzo comma, c.p.

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