(massima n. 1)
Non integra il delitto di truffa, per mancanza di artifici o raggiri, la condotta del debitore che adempia consegnando, con la contestuale promessa di risarcire eventuali danni in caso di insolvibilitā del traente, per girata al creditore, al quale č legato da un rapporto fiduciario, assegni che si rivelano poi privi di provvista finanziaria.