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Articolo 110 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Successione nel processo

Dispositivo dell'art. 110 Codice di procedura civile

Quando la parte viene meno per morte o per altra causa (1), il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto (2).

Note

(1) La norma disciplina sia l'ipotesi della morte della persona fisica sia il caso dell'estinzione della persona giuridica, la quale dà ugualmente luogo ad una successione a titolo universale (come accade nel caso di fusione tra società ai sensi dell'art. 2501 ss. c.c.).
Diversamente, se la persona giuridica è soggetta a liquidazione, la giurisprudenza ritiene, che, esaurite le relative operazioni, essa non sia ancora estinta finché siano ancora pendenti eventuali controversie relative a rapporti patrimoniali della società.
Nell'ambito delle vicende relative all'esistenza della persona giuridica, la cessione dell'azienda, il conferimento di azienda in una società di capitali o la devoluzione dei beni ai sensi degli artt. 31 e 32 c.c. non rientrano nelle ipotesi di successione a titolo universale, bensì di successione a titolo particolare di cui all'art. 111 del c.p.c..
(2) Le modalità con cui avviene la successione nel processo si diversificano a seconda della tipologia di processo. Se si tratta di processo esecutivo, la successione verifica in maniera automatica, senza formalità. Diversamente, nel processo di cognizione la norma in esame va integrata con la disciplina dell'interruzione del processo di cui agli artt.299 c.p.c. e ss.

Ratio Legis

La norma descrive il fenomeno della successione universale, caratterizzato dal trasferimento in capo al successore della totalità dei rapporti trasmissibili del de cuius, tra cui anche la sua posizione processuale eventualmente in atto al momento della morte. Pertanto, il successore avrà nel giudizio gli stessi poteri ed oneri del dante causa e non potrà proporre domande nuove o istanze istruttorie dalle quali il de cuius sia decaduto.

Brocardi

Ex contractibus venientes actiones in haeredes dantur, licei delictum quoque versetur

Spiegazione dell'art. 110 Codice di procedura civile

La norma in esame si occupa della fattispecie della successione nel processo, ed è volta a risolvere esclusivamente problemi di rito, mirando essenzialmente a ricostruire la bilateralità del processo.
Presupposto della successione è il venir meno di una parte, ciò che si realizza per causa di morte qualora si tratti di persona fisica, o per altre cause qualora si tratti di persone giuridiche.

Al verificarsi di tali ipotesi, il processo viene proseguito da parte o nei confronti del successore universale, restando a carico di costui tutti gli effetti che si sono prodotti nei confronti della parte venuta meno.
Potrebbe verificarsi il caso in cui successore universale sia la stessa controparte, ciò che dà luogo ad una ipotesi di confusione processuale (c.d. soggettiva).
Diversi sono gli effetti che tale fenomeno produce in relazione alla controparte, e precisamente:
  1. il processo si chiude se la controparte è unico successore universale ed il diritto controverso si trasferisce a costui;
  2. se la controparte è unico successore universale, ma il diritto si trasferisce ad un terzo a titolo di legato, il legatario subentra nel processo;
  3. se, infine, la controparte è uno dei successori universali e succede pro quota nel diritto controverso, subentrano come controparti gli altri successori universali.

Occorre precisare che il fenomeno successorio qui disciplinato è soltanto quello che si realizza successivamente all'instaurazione del processo, mentre la norma non si applica ai casi in cui la successione si sia verificata in epoca anteriore alla pendenza della lite.
Inoltre, la scriminante tra questa fattispecie e quella prevista dall'art. 111, 1° co. cpc, ove il soggetto continua ad esistere ed il processo può proseguire tra le parti originarie, consisterebbe nella cessazione dell'esistenza del soggetto giuridico (la ratio della seconda norma, infatti, va ricercata non nell’esigenza di ricostruire la bilateralità del processo, bensì nella determinazione del contenuto e dell'ambito soggettivo di efficacia della pronuncia nei confronti del successore).
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del c.c. e dell'art. 729 del c.p.c., la dottrina equipara alla morte la dichiarazione di morte presunta, contenuta nella sentenza divenuta eseguibile o passata in giudicato.

Particolari problemi interpretativi sono sorti con riferimento ai mutamenti strutturali che interessano gli enti pubblici, soprattutto in considerazione del fatto che gli stessi avvengono in virtù di ben precise disposizioni legislative.
A tal proposito l’orientamento prevalente afferma che, qualora la trasformazione operi, oltre che sotto il profilo strutturale, anche in relazione alla natura del soggetto giuridico (che da pubblico diviene privato o viceversa), essa determina l'estinzione della persona giuridica, con conseguente creazione di un nuovo soggetto e applicazione dell'art. 110.
Il subingresso del successore universale non avviene in maniera automatica, ma richiede un'iniziativa volontaria da parte dello stesso successore o nei suoi confronti; tale non automaticità la si ricaverebbe anche dalla stessa formulazione della lettera dell'art. 110, laddove reca l'espressione “è proseguito”.
Infatti, la successione del nuovo soggetto si attua, a seguito dell'interruzione del giudizio, attraverso l'istituto della riassunzione, da esso compiuta o eseguita nei suoi confronti (interruzione che deve essere resa ritualmente nota nel processo).

È in capo al successore universale che incombe l'onere di provare la propria qualità, in modo da poter giustificare la propria legittimazione ad agire o a contraddire; tuttavia, occorre precisare che il suddetto onere probatorio sorge soltanto qualora la controparte contesti in maniera specifica detta qualifica (nel caso di morte della persona fisica tale prova deve essere fornita attraverso la produzione del certificato di morte dell'autore e della denuncia di successione).

Qualora, poi, la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore non siano state dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, il medesimo procuratore, se in origine munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, sarà legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte venuta meno, provocando la prosecuzione nell'ulteriore grado di giudizio dell'effetto stabilizzante della mancata dichiarazione dell'evento estintivo.

Ciò risponde al principio dell'ultrattività del mandato di difesa e dell'opportunità di lasciare il difensore arbitro del potere di gestire nel migliore dei modi gli interessi della parte già rappresentata e di coloro che siano destinati a subentrarvi, compresi quelli relativi agli effetti dell'estinzione (sempre che lo stesso procuratore abbia avuto cura di agire previa informazione degli interessati ed in accordo di essi e che sia munito di valida procura alle liti anche per il giudizio di impugnazione).

Se i successori universali sono più di uno, ricorrerà un'ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, e ciò a prescindere dal fatto che soltanto uno o qualcuno di essi sia effettivamente succeduto nel diritto controverso oggetto del giudizio; la mancata integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i successori universali, determina che la sentenza sarà affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio anche in cassazione.

Massime relative all'art. 110 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5605/2021

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 l. fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/11/2013).

Cass. civ. n. 28447/2020

Nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicchè, nel caso in cui intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell'erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio, e quindi, a precludere l'effetto introduttivo con un'implicita comunicazione dell'evento interruttivo, e, pertanto, il giudice, avendo dunque conoscenza processuale di detto evento, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali eredi. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/12/2017).

Cass. civ. n. 16362/2020

Nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, dovendo invece escludersi la legittimazione "ad causam" del liquidatore della società estinta (nella specie destinatario di cartella di pagamento quale coobbligato ai sensi dell'art. 2495, comma 2, previgente art. 2456, comma 2, c.c.) il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale. (Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 14/03/2011).

Cass. civ. n. 14177/2019

In ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta alla sola società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/12/2009).

Cass. civ. n. 6285/2018

In tema di contenzioso tributario, il principio secondo cui in virtù dell'unitarietà dell'accertamento sussiste litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, opera anche ove quest'ultima si estingua per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, atteso che, a seguito di tale evento, i soci succedono nella posizione processuale dell'ente estinto, venendosi a determinare, tra di essi, una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/09/2009).

Cass. civ. n. 6069/2018

In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di primo grado la società in accomandita semplice parte dello stesso si sia estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, e l'evento estintivo non sia stato dichiarato, l'atto di appello, proposto dall'ex socio accomandatario, deve essere notificato anche agli altri ex soci, in quanto sono tutti successori della società ai sensi dell'art. 110 c.p.c.: in mancanza, la sentenza pronunciata all'esito del procedimento di gravame è affetta da nullità, rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, per violazione del principio del contraddittorio. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/11/2013).

Cass. civ. n. 23574/2014

La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, escludendo la sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell'intera compagine sociale).

Cass. civ. n. 17673/2012

Il principio dell' intrasmissibilità del diritto di prelazione fra coeredi, previsto dall'art. 732 c.c., non impedisce che, una volta esercitato il riscatto, con instaurazione del relativo giudizio, la domanda conservi i propri effetti, nonostante la sopravvenuta morte del retraente, la quale implica la successione nel processo dei suoi eredi, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.

Cass. civ. n. 9110/2012

La cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone, analogamente a quanto avviene con riferimento ad una società di capitali, determina l'estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale. Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto contro il socio precedentemente estraneo al processo nei confronti di una società di persone che, parte nei precedenti gradi di giudizio, era stata poi cancellata dal registro delle imprese).

Cass. civ. n. 7676/2012

Il socio di una società di capitali, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, succede a questa nel processo a norma dell'art. 110 c.p.c. - che prefigura un successore universale ogni qualvolta viene meno una parte - solo se abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, secondo quanto dispone l'art. 2495, secondo comma, c.c.: tale vicenda, infatti, non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società, posto che egli non è successore di questa in quanto tale, ma lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota. La prova di tale circostanza è a carico delle altre parti ed integra la stessa condizione dell'interesse ad agire, che richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche la prospettazione della possibilità di ottenere un risultato utile, non essendo il processo utilizzabile in previsione di esigenze soltanto astratte. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti del socio unico di s.r.l. cancellata, in assenza della deduzione e prova della condizione di cui all'art. 2495, secondo comma, c.c.).

Cass. civ. n. 25341/2010

L'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito (nella specie con la comparsa conclusionale di primo grado), dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo.

Cass. civ. n. 8765/2010

In caso di morte della parte, gli eredi possono far valere il titolo della successione in base al quale proseguono il giudizio in luogo della parte defunta, anche allo scopo di integrare la "causa petendi" della domanda, perché diversamente sarebbe preclusa la loro stessa partecipazione al giudizio.

Cass. civ. n. 16428/2009

Il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità, anche quando sia venuta meno la situazione di giacenza, per l'adempimento degli obblighi che attengono al periodo di gestione dell'eredità. Non può quindi considerarsi inesistente la notifica al curatore del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia dell'Entrate in un giudizio avente ad oggetto l'adempimento di obblighi di natura fiscale sorti durante il periodo di giacenza, anche se, dopo la pronuncia della sentenza di appello, sia intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte dell'erede.

Cass. civ. n. 28409/2008

In tema di integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, a seguito della dichiarazione di interruzione del processo nella specie, per fallimento dell'opponente agli atti esecutivi la mancata riassunzione nei confronti della curatela fallimentare non può fondare un'immediata dichiarazione di estinzione del processo stesso, poichè la non integrità del contraddittorio, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, implica che questi debba, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, c.p.c., fissare un termine perentorio alle parti costituite per la suddetta integrazione, salvo dichiarare la nullità del giudizio nel caso in cui nessuna di esse vi abbia provveduto

Cass. civ. n. 10676/2008

La società di capitali nella quale sia conferita l'azienda di una impresa individuale succede in tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultima. Da ciò consegue che la società nella quale sia confluita l'azienda di altra è soggetta all'esecuzione forzata fondata su un titolo giudiziale pronunciato nei confronti del conferente l'azienda, oltre ad essere legittimata a proporre opposizione all'esecuzione stessa.

Cass. civ. n. 27183/2007

La fusione di società mediante incorporazione avvenuta prima della riforma del diritto societario di cui al D.L.vo n. 6 del 2003 ed all'introduzione dell'art. 2504 bis c.c., realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, per cui quest'ultima, al pari di qualsiasi successore universale, assume la stessa posizione processuale dell'attore, con tutte le limitazioni ed i divieti ad essa inerenti. Ne consegue che la stessa non può proporre domande nuove per l'attribuzione di diritti autonomi ed indipendenti dal diritto successorio, mentre le si debbono riconoscere i diritti fatti valere dal dante causa, anche quelli azionati prima della successione, ma acquisibili solo nel corso del tempo. Spetta quindi alla società incorporante il risarcimento dei danni derivanti da illecito permanente (nella specie illecita captazione di acque pubbliche), iniziato prima della fusione i cui effetti dannosi si siano però protratti anche successivamente.

Cass. civ. n. 14266/2006

In tema di successione nel processo, la disposizione dell'art. 110 c.p.c. — il quale stabilisce che, quando la parte viene meno per morte od altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto — presuppone la qualità di erede, a seguito di valida accettazione della eredità, sicché l'assenza di siffatta qualità esclude la «legitimatio ad causam» la cui mancanza è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 13571/2006

Nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c.) non al semplice chiamato all'eredità bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del de cuius, occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione.

Cass. civ. n. 2637/2006

Ai sensi del nuovo art. 2505 bis c.c., conseguente alla riforma del diritto societario (D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6), la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Deve pertanto escludersi che la fusione per incorporazione determini l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.

Cass. civ. n. 13738/2005

In tema di legitimatio ad causam colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perchè altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere che non è assolto con la la produzione della denuncia di successione — è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poichè ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che — essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari — non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.

Cass. civ. n. 19133/2004

Per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende Unità Sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione ex lege delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte USL, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione in universum ius delle ASL alle preesistenti USL; poiché, però, tale successione delle Regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata ad un'apposita gestione stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante ed individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore, il processo instaurato nei confronti di una USL prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie — salva l'ipotesi di intervento o chiamata in causa della Regione nella sua veste di successore a titolo particolare —, con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione attiva e passiva di detto organo di rappresentanza della gestione stralcio ai fini della proposizione delle impugnazioni. (Nella specie, concernente una USL della Regione Emilia-Romagna, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla Regione e dal commissario liquidatore).

Cass. civ. n. 875/2003

Le disposizioni processuali in materia di contraddittorio rispondono a canoni imperativi, sottratti alla disponibilità delle parti; ne deriva che una cessio actionis, dal lato attivo o passivo, concordata con il trasferimento del diritto controverso, non può comportare successione nel processo oltre i casi contemplati dall'art. 110 c.p.c., salva restando l'eventuale rilevanza del patto quale impegno ad un futuro consenso all'estromissione del dante causa, ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 4762/1999

In caso di morte di una parte nel corso del giudizio tutti gli eredi assumono, a norma dell'art. 110 c.p.c., la veste di litisconsorti necessari, sicché in caso di impugnazione proposta nei confronti di alcuni soltanto, il giudice, anche d'ufficio, deve disporre, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. Tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, oltre che di provare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione stessa.

Cass. civ. n. 3112/1999

Il soggetto che si costituisce in giudizio come successore a titolo universale di una delle parti ha l'onere di provare detta qualità ed il fatto che non vi siano altri eredi, tuttavia il mancato adempimento di tale onere, ove nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla controparte nelle udienze successive alla costituzione e neppure in sede di conclusioni, non può essere denunciato per la prima volta in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 251/1999

Il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all'eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie. Consegue che, anteriormente all'accoglimento della domanda di riduzione, l'erede pretermesso non è legittimato a succedere al defunto nel rapporto processuale da questi instaurato, poiché l'unico soggetto abilitato a proseguire il processo, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., è il successore a titolo universale.

Cass. civ. n. 7758/1997

In caso di successione a titolo universale nel processo, l'onere del soggetto che si costituisce in giudizio come successore di fornire la prova di tale sua qualità sorge unicamente in presenza di una specifica e tempestiva contestazione ad opera della controparte, la quale, accettando il contraddittorio senza alcuna eccezione al riguardo, rende non controversa detta qualità.

Cass. civ. n. 5875/1997

L'erede che abbia, espressamente o tacitamente, accettato l'eredità non può legittimamente qualificarsi terzo rispetto al de cuius, non potendosi considerare tale colui che subentri al defunto in tutti i pregressi rapporti giuridici, poiché l'oggetto della delazione ereditaria si sostanzia proprio nel complesso dei rapporti giuridici trasmissibili, dei quali viene mantenuta la continuità con il mezzo tecnico del subingresso del chiamato nella posizione del precedente titolare, senza alcun mutamento (a parte la modificazione soggettiva) né dell'oggetto, né del titolo del singolo rapporto. Ne consegue che, verificatasi la successione nel processo, espressamente prevista dall'art. 100 c.p.c., sotto il profilo sostanziale si determina, in capo all'erede, la trasmissione della medesima situazione attiva o passiva già propria del de cuius, che deve essere accertata nei confronti del medesimo erede, senza che possa assumere rilievo alcuno la vicenda della morte del precedente titolare.

Cass. civ. n. 2274/1997

Quando, a seguito della morte di una parte, del soggetto costituitosi in giudizio in suo luogo viene contestata non già la sua dichiarata qualità di erede del de cuius, ma, al fine di mettere in dubbio l'integrità del contraddittorio, la sua qualità di «unico» erede, spetta alla parte che propone l'eccezione di dare la relativa prova. (Nella specie la morte del de cuius, avvenuta nel corso del primo grado, non era stata dichiarata dal suo procuratore costituito, e l'erede si era costituito in appello).

Cass. civ. n. 8452/1995

Per il disposto dell'art. 110 c.p.c. gli eredi della parte deceduta nel corso del processo debbono tutti partecipare al giudizio, quali litisconsorti necessari, essendo irrilevante la trasmissione all'uno o all'altro di essi per effetto di disposizioni testamentarie o di divisione, della titolarità del bene cui attiene la controversia, con la conseguenza che l'atto di prosecuzione volontaria, ancorché compiuto da alcuni soltanto degli eredi, è sufficiente a ricostituire il rapporto processuale, salvo l'obbligo del giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi che non abbiano proseguito volontariamente il processo e nei cui confronti non sia avvenuta la riassunzione.

Cass. civ. n. 2707/1994

Con riguardo al giudizio già pendente in vita del defunto, e nel quale questi faceva valere crediti verso terzi, la legittimazione (dopo la sua interruzione) spetta a norma dell'art. 110 c.p.c. esclusivamente agli eredi del defunto, senza alcuna deroga per l'ipotesi che sia nominato un esecutore testamentario (art. 700 c.c.), non rientrando tale controversia, volta ad incrementare l'attivo ereditario, tra le azioni relative all'ufficio dell'esecutore testamentario, accanto a quelle dirette ad accertare i diritti successori delle parti e ad individuare le persone alle quali l'esecutore deve consegnare i beni e rendere i conti.

Cass. civ. n. 9357/1992

L'art. 110 c.p.c., secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce i propri effetti nella sfera processuale e non si estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale esclusa dalla specifica disciplina del rapporto in contestazione. Ne consegue che, in tema di azione di disconoscimento della paternità, dovendosi escludere, in forza dell'art. 246 c.c., in caso di morte del genitore la legittimazione di soggetti diversi da ascendenti e discendenti, la mancanza di questi ultimi rende improseguibile l'azione da parte del collaterale dell'originario attore, ancorché ne sia erede.

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Consulenze legali
relative all'articolo 110 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Giuseppe N. chiede
lunedì 26/06/2017 - Liguria
“Padre Carmelo ( vedovo) citato in giudizio da Roberto (uno dei tre figli ). Carmelo compare in giudizio difeso da Avv. Caio. e soccombe in primo grado. Sempre tramite Avv. Caio, Carmelo ricorre in appello ma muore prima che il suo appello venga celebrato. I tre figli sono su posizioni divise e diverse: Roberto e Francesco vogliono dismettere il mandato all'avvocato Caio, il terzo figlio (Michele) no. Cosa succede? Potranno i due fratelli dismettere il mandato all'avvocato Caio?”
Consulenza legale i 03/07/2017
Alla morte di una parte processuale, il suo procuratore deve dichiararlo in udienza o notificarlo alle altre, e dal quel momento il processo si interrompe (art. 299 c.p.c.).
In tal modo ai successori è data l’effettiva possibilità di organizzare la difesa e partecipare al processo, e non è compromesso in alcun modo il contraddittorio.

La norma di riferimento è l’art. 110 c.p.c., che prevede appunto che “quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”.

Ogni erede succede nella posizione processuale del de cuius in ragione della sua quota e dei corrispondenti diritti.
Ciò significa che ciascuno di essi potrà decidere autonomamente se costituirsi in giudizio per proseguirlo e potrà parimenti scegliersi un avvocato di fiducia.

Francesco, potrà costituirsi con un nuovo avvocato oppure scegliere di non proseguire il giudizio.

Michele invece potrà proseguire il giudizio con l’avv. Caio, conferendogli un nuovo mandato e costituendosi in giudizio nella sua qualità di erede.

Diversa è la posizione di Roberto: egli, a seguito della morte del padre, si troverebbe ad essere contemporaneamente attore e convenuto nello stesso giudizio.
Non essendo ciò possibile, con riguardo solamente alla sua posizione, dovrebbe essere dichiarata una parziale cessata materia del contendere, vista la confusione soggettiva e la sua mancanza d’interesse nella prosecuzione del giudizio (Cass. 10057/2015).
Roberto non ha alcun interesse alla prosecuzione del procedimento e, qualora anche volesse costituirsi in qualità d’erede, dovrebbe comunque essere rilevata la sua carenza d’interesse ad agire, ovverosia l'impossibilità di ottenere un qualsivoglia vantaggio dal proseguire il giudizio in qualità di erede.

ROCCO B. chiede
venerdì 09/01/2015 - Puglia
“Sono il presidente di una cooperativa a mutualità non prevalente.
Premesso che la società, ha in corso una causa per risarcimento danni riferito al mancato affidamento di una gara di appalto. In sede ispettiva da parte dell’autorità governativa, la cooperativa verrà posta in liquidazione d’ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore per non aver presentato il bilancio per due anni. La cooperativa, comunque è inattiva e per evitare di pagare i costi di gestione e non sapendo quanto tempo potrebbe durare la causa, si è decisa di cessarla. Tanto premesso, CHIEDO, in che modo posso continuare la causa cessando definitivamente la cooperativa?
E' possibile effettuare la cessione ad un socio al fine di farlo subentrare nel rapporto giudiziario?
E' possibile applicare l'art 110 del c.d.c. al caso in questione?
Indicare soluzioni alternative per la risoluzione del caso.
Indicare la normativa e la prassi da adottare per non perdere il diritto a continuare la causa.
Grazie”
Consulenza legale i 13/01/2015
Le Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 22.2.2010, n. 4062) sono intervenute proprio nella materia di cui tratta il quesito in esame.
Il loro intervento si era reso necessario a seguito della modifica operata all’art. 2495 del c.c. da parte del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
La Suprema Corte ha stabilito che l’iscrizione della cancellazione della società di capitali nel Registro delle Imprese, determina, dal 1 gennaio 2004, data d’entrata in vigore della modifica normativa apportata all’art. 2495 c.c., l'estinzione della società. Quanto alle società di persone, dal 1 gennaio 2004, esclusa l'efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell’attività di impresa collettiva: si desumeva quindi il venir meno della capacità e legittimazione delle società "anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti".
Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava proprio una società cooperativa, cancellata nel 2004, che è stata considerata da tale data "estinta e, pertanto, priva di legittimazione sostanziale e processuale”.

Il tema è stato nuovamente affrontato ed approfondito dalla Suprema Corte nel 2013 (Sezioni Unite, 12.3.2013, n.6071).

Si rileva che, mentre per quanto riguarda i debiti, la cancellazione della società innesca un fenomeno successorio disciplinato normativamente, purtroppo il legislatore nulla dice circa la sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione di una società cancellata dal registro.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto applicabile anche in questo caso l'ipotesi di una successione dei soci, per certi versi analoga a quella che opera per i residui e le sopravvenienze passivi.
La motivazione di tale interpretazione sta nella ragionevolezza della trasmissione in capo ai soci di quei beni o diritti che tra loro sarebbero stati ripartiti se la società fosse rimasta in vita: pertanto, appare sostenibile che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi un regime di contitolarità o di comunione indivisa sui residui o le sopravvenienze attive.

Sotto il profilo della legittimazione processuale, il giudice di legittimità, ha sostenuto che, quando la cancellazione e la conseguente estinzione della società abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la società stessa era parte, sia applicabile la disposizione dell'art. 110 del c.p.c.: difatti, tale articolo menziona, sì, la "morte" (che si riferisce solo alle persone fisiche), ma altresì qualsiasi "altra causa" per la quale la parte venga meno, e quindi anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo ("Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci", 6071/2013 cit.).

Nel caso di specie, tuttavia, la causa ad oggi pendente, in cui è parte la cooperativa, contempla una domanda di risarcimento danni, cioè non un credito liquido ed esigibile (es. fattura non pagata), bensì un credito dall'ammontare ancora incerto o illiquido. Anche in questo caso si verifica il fenomeno successorio in capo ai soci della società cancellata?
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha risposto in modo negativo: "Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: [...] b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato".

Più precisamente, questo è il passaggio in cui si affronta il problema dei crediti illiquidi ed incerti della società: "È ben possibile che la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758); ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione. Ad analoghe conclusioni può logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido: di modo che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore - per lo più consistente nell'esercizio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria - avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali. In una simile situazione la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo".

Nella vicenda in esame, quindi, dal punto di vista processuale opera l'art. 110 c.p.c., quindi il processo sarà interrotto per il venire meno della società, ma potrà essere riassunto e quindi proseguito dai soci. Tuttavia, dal punto di vista sostanzale, la cancellazione volontaria della cooperativa potrebbe essere interpretata come rinuncia al credito azionato nella causa pendente di risarcimento del danno e quindi la controparte potrebbe opporre tale rinuncia una volta che il processo sia stato riattivato. Si tratterebbe di una eccezione di un certo peso, in quanto proprio con la sentenza 6071/2013 le Sezioni Unite decidevano per l'appunto un caso che vedeva una società cancellata, ma che aveva pochi mesi prima intrapreso una causa per ottenere un credito illiquido ed incerto. In quel caso la Cassazione ritenne comunque legittimo l'intervento dei soci in veste di successori della società, in quanto la rinuncia al credito non si poteva presumere, perché la cancellazione della società era avvenuta nel 2002 e l'effetto estintivo non era "voluto", ma venne imposto nel 2004 a motivo della riforma societaria. Ragionando a contrario, una cancellazione operata oggi, nel 2015, con noto effetto estintivo, potrebbe far legittimamente presumere la rinuncia al diritto di credito da parte della cooperativa.

Se si vuole evitare di pervenire a questa situazione di incertezza, si può pensare ad una cessione del diritto al risarcimento a uno o più soci.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non esistono particolari ragioni per ritenere inammissibile una cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale, laddove esso non sia di natura strettamente personale e non sussista specifico divieto normativo al riguardo (ad esempio, si è ritenuto cedibile il diritto al risarcimento del danno nascente da sinistro stradale, v. ex multis Cass. civ., sez. III, 3.10.2013 n. 22601). Cass. civ., sez. III, 24.5.2001 n. 7083 ha sottolineato che "l'art. 1260 c.c., nel consentire al creditore di trasferire il proprio credito anche senza il consenso del debitore, non prevede che tale credito debba avere i requisiti della liquidità ed esigibilità. Può, pertanto, formare oggetto di cessione anche un credito non determinato nell'ammontare o un credito non esibigile".

Quindi, si dovrà analizzare la natura del risarcimento chiesto dalla cooperativa (ad esempio, si chiede solo una somma di denaro o anche di poter eseguire i lavori?) e se si potranno escludere il carattere di stretta personalità - come ci sembra, se il credito ha ad oggetto solo un importo in denaro - e l'esistenza di norme che espressamente ne vietino la cessione, questa potrà essere operata a favore di un socio, il quale potrà quindi intervenire nel giudizio nei confronti della stazione appaltante.
L'art. 111 del c.p.c. stabilisce infatti che se nel corso del processo il diritto controverso viene trasferito con atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, ma il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, con il consenso delle altre parti, l'alienante può essere estromesso.

Roberto chiede
venerdì 09/08/2013 - Sardegna
“Salve volevo sapere se io vendo una mia casa con una causa in corso per motivi di distanze, io sono la parte attrice, la causa sta andando a mio favore, se vendo la casa ho titolo per continuare la causa o solo chi acquista la mia casa ha titolo a continuare la causa, grazie.”
Consulenza legale i 12/08/2013
L'ipotesi descritta nel quesito proposto viene disciplinata dall'art. 111 del c.p.c., intitolato "Successione a titolo particolare nel diritto controverso". La norma è chiara nel disporre che se nel corso di un processo il diritto controverso viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, cioè tra coloro che fin dall'inizio hanno assunto la veste di attore e convenuto. Di conseguenza, il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi non produce effetti sul rapporto processuale, il quale continua tra le parti originarie. Il soggetto che trasferisce il diritto prosegue nel processo nella veste di sostituto processuale del soggetto che acquista il diritto, facendo valere il diritto di cui quest'ultimo è titolare in base all'avvenuto trasferimento.