(massima n. 1)
È configurabile il delitto di truffa aggravata nel fatto di chi non adempie l'obbligo del pagamento della tassa di circolazione, o lo adempie in misura insufficiente, avvalendosi, per far apparire di essere in regola nel pagamento, dell'espediente di falsificare l'attestato di versamento (da esporre sul parabrezza del veicolo) e la ricevuta del versamento stesso, da unire alla carta di circolazione. In tal caso, infatti, l'artificio e il raggiro sono costituiti dalla formazione ed esibizione dei suddetti atti falsificati, in quanto idonei a indurre in errore gli agenti preposti al traffico, mentre l'ingiusto profitto, proprio del reato di truffa, consiste nella circolazione abusiva del veicolo e nel perdurante mancato adempimento di tutte le conseguenti obbligazioni patrimoniali (soprattasse e sanzioni pecuniarie) cui è correlativo il danno che lo Stato patisce. Il delitto di truffa, così configurato, inoltre, concorre con quello di falso e si presenta nella forma del tentativo quando l'illecito venga accertato prima che il veicolo sia posto in circolazione, e nella forma della consumazione quando l'accertamento dell'illecito avvenga mentre il veicolo è già in circolazione, giacché in tale ultimo caso si è ormai realizzato l'evento del reato, vale a dire l'ingiusto profitto e il danno correlativo, nei sensi sopra spiegati.