(massima n. 1)
Non sussiste il delitto di truffa, bensì quello di estorsione allorquando il colpevole incuta il timore di un pericolo che fa apparire certo e proveniente da lui o da altra persona a lui legata da un qualunque rapporto, sicché la persona offesa sia posta di fronte all'alternativa di adempiere all'illecita richiesta o di subire il male minacciato.