(massima n. 1)
Vi č concorso formale di reati fra la tentata truffa mediante l'artificio della notulazione di visita e prescrizioni non compiute e la falsitā in atto pubblico per immutatio veri compiuta dal medico convenzionato con l'Inam nella redazione della distinta delle prestazioni periodiche. L'incriminazione relativa alla truffa tutela, infatti, l'interesse concernente la inviolabilitā del patrimonio, mentre l'incriminazione relativa al falso č diretta a garantire la pubblica fede, sicché ne deriva la diversa obiettivitā giuridica di ciascun reato.