Che cosa significa "Titolo esecutivo"?
È il documento scritto che accerta il diritto del creditore, in base al quale è possibile iniziare l'esecuzione forzata. Il diritto che da esso risulti deve essere certo nella sua esistenza, liquido (cioè determinato nel suo ammontare) ed esigibile, ossia non sottoposto né a termine né a condizione (art. 474 del c.p.c.).
I titoli esecutivi sono:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
I titoli esecutivi sono:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.