(massima n. 1)
Il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi: nel caso in cui ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa, sarebbe, infatti, ipotizzabile il concorso tra i due delitti.