(massima n. 1)
Le norme di cui all'art. 640 c.p. (truffa) e 12 della L. 5 luglio 1991, n. 197 (indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento) non costituiscono un'ipotesi di concorso apparente, né di reato complesso, bensì di concorso formale o materiale di reati, a seconda del concreto atteggiarsi della condotta dell'agente. Ciò perché diverso è il bene giuridico tutelato da ciascuna di esse. La prima, infatti, tutela il patrimonio del privato; la seconda, invece, realizza solo in via mediata siffatta tutela, mentre suo scopo primario è la tutela dell'interesse pubblico, al fine di evitare che il sistema finanziario sia utilizzato a scopo di riciclaggio e di salvaguardare ad un tempo la fede pubblica.