(massima n. 1)
La fattispecie criminosa prevista dall'art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898, che punisce l'indebito conseguimento di contributi comunitari mediante la mera esposizione di dati o notizie false, deve ritenersi — anche precedentemente all'introduzione nel testo normativo, ad opera dell'art. 73, L. 19 febbraio 1992, n. 142, dell'inciso «ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis c.p.» — di carattere sussidiario e non speciale rispetto al reato di truffa, sicché trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui l'agente si sia limitato solo ad esporre dati e notizie false, mentre i fatti connotati da più gravi elementi di frode ricadono nella figura della truffa. (Nella specie la corte ha ritenuto l'applicabilità del meno grave reato di cui all'art. 2, L. n. 898 del 1986 in quanto l'imputato aveva domandato il contributo comunitario allegando una semplice dichiarazione mendace, ancorché resa dinanzi a pubblico ufficiale in sostituzione di atto notorio — per cui era stato incriminato anche per la relativa falsità — senza tuttavia compiere ulteriore o diversa attività tesa all'induzione in errore degli organi eroganti).