(massima n. 2)
In tema di reati di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando il reato venga commesso attraverso la deliberazione di un organo collegiale, ai fini della contestazione dell'aggravante dell'art. 112 c.p. devono essere computati anche i membri dell'organo collegiale, infatti tali persone devono concorrere necessariamente alla formazione della volontà dell'organo, ma non sono concorrenti necessari del reato di corruzione, essendo possibile che sia corrotto anche uno solo dei suoi concorrenti.